Gela. Oltre 290.000 euro tra risarcimento del danno, interessi legali e spese processuali: questo è quanto ha dovuto corrispondere una nota Banca ai 15 risparmiatori gelesi, per lo più dipendenti ed ex dipendenti della Raffineria di Gela, che, tra la fine del 2000 ed il primo semestre del 2001, su sollecitazione dell’allora direttore di filiale, avevano investito in obbligazioni “BOND ARGENTINA”.
Con nove distinte sentenze il Tribunale civile di Gela, Francesca Vortali, ha accertato il grave inadempimento della Banca sotto il profilo del difetto di informazione al cliente e della mancata segnalazione, da parte dell’istituto di credito, della inadeguatezza dell’investimento. In particolare, il Giudice ha evidenziato come, nel caso di specie, agli ignari clienti, quasi tutti, tra l’altro, con un livello di scolarizzazione molto basso, non solo non venivano date le giuste informazioni in ordine ai rischi insiti nell’acquisto dei titoli in questione, ma non venivano neppure forniti gli elementi basilari che avrebbero loro consentito di comprendere la tipologia dei titoli che si accingevano ad acquistare. Oltre a tale macroscopica violazione dei doveri di trasparenza imposti dalla normativa di settore, l’Onorevole Giudicante mette in rilievo come lo stesso direttore di filiale non conoscesse affatto le caratteristiche specifiche del prodotto finanziario offerto alla clientela, avendo lo stesso candidamente affermato, in sede di deposizione testimoniale, che non avrebbe certamente consigliato l’acquisto di bonds argentini se gli fosse stato noto il rischio di default. L’attento Giudice ha rilevato altresì l’inadeguatezza dell’investimento in obbligazioni argentine rispetto al profilo dei clienti ed alle scelte di investimento nel tempo operate dagli stessi, giudicando come grave e di non scarsa importanza l’inadempimento dell’istituto di credito, tanto da travolgere il rapporto contrattale sottostante. Ma è, a questo punto, che la decisione emessa dal Tribunale di Gela si rivela assolutamente innovativa rispetto ai precedenti del medesimo Ufficio Giudiziario nonché rispetto all’intero panorama giurisprudenziale nazionale. I 15 risparmiatori gelesi, non solo avranno diritto al risarcimento integrale del danno subito, pari all’intero capitale investito nell’acquisto dei titoli della Repubblica Argentina maggiorato degli interessi legali, ma non dovranno neppure restituire i titoli “incriminati” all’istituto di credito che ne aveva caldeggiato l’acquisto. Allo stesso modo, ai risparmiatori non potrà richiedersi la restituzione delle cedole eventualmente incassate. Secondo l’Illustrissimo Giudice del Tribunale di Gela, infatti, dalla risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria non può farsi discendere alcun obbligo restitutorio in capo alla parti, rientrando tale negozio giuridico nella nozione di contratto ad esecuzione continuata o periodica, in riferimento al quale il nostro codice civile prevede, eccezionalmente, che l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Per la banca, in sostanza, oltre al danno la beffa! Grande soddisfazione per gli avvocati Emanuele Maganuco e Pietro d’Aleo, che hanno battagliato, per anni, nelle aule di giustizia, in difesa dei 15 risparmiatori gelesi.