Palermo. Nel 2017, il legislatore regionale siciliano, a distanza di ben diciassette anni dall’istituzione dei Consorzi di Bonifica, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 5/2014, procedeva alla ridefinizione degli ambiti territoriali di operatività, disponendo l’accorpamento degli undici Consorzi esistenti in due macrostrutture, ossia il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, del quale fa parte anche quello locale, e il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale. Predisposti tutti gli atti propedeutici all’attuazione dell’importante riforma la Giunta Regionale adottava lo schema tipo di statuto e il regolamento di organizzazione. Approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana lo schema tipo dello statuto e del regolamento di organizzazione veniva sancita la formale costituzione sia del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale. Lamentando un asserito pregiudizio derivante dall’accorpamento dei Consorzi di Bonifica, i dirigenti e i capi di settore del Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento, tra cui l’ingegnere Pieralberto Guarino, impugnavano innanzi al Tar Palermo gli atti propedeutici e quelli connessi agli atti di costituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale e del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, per ottenerne la declaratoria di nullità. Al fine di resistere all’azione, si costituivano in giudizio il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, e il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, con il patrocinio dell’avvocato Giuseppe Ribaudo. Nel corso del processo, i legali, deducevano, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per assoluta carenza di interesse a ricorrere, rilevando come i ricorrenti non avrebbero potuto considerarsi titolari di alcun interesse ad agire, non avendo subito nessuna modifica della loro posizione giuridica ed economica in ragione dell’avvenuto accorpamento dei vari Consorzi Entrambe le difese dei Consorzi indicavano, inoltre e nel merito, l’infondatezza di tutti gli assunti volti a sostenere la nullità degli atti e dei provvedimenti deliberativi ed istitutivi dei citati Consorzi, non potendo in alcun modo configurarsi nessuna delle ipotesi di nullità degli atti e dei provvedimenti amministrativi come sancite dell’art. 21 septies, della L. n. 241/90.