Gela. Sarebbero stati danneggiati dai servizi svolti, soprattutto al porto isola, da operatori ritenuti non in regola con la disciplina in materia. Il Tar Palermo non ha accolto però il ricorso presentato dalla compagnia portuale “Luigi Casciana”. I legali della cooperativa hanno proposto un’azione per ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, oltre all’accertamento dell’illegittimità di quanto autorizzato dalla capitaneria di porto, che secondo il ricorso avrebbe avallato l’attività di operatori non in regola con la disciplina dettata dalla legge 84 del 1994. In giudizio, attraverso l’Avvocatura dello Stato, si sono costituiti la Capitaneria di porto e il Ministero dei trasporti. Allo stesso modo, hanno preso parte al giudizio, per il tramite dei loro legali, sia raffineria Eni sia Enimed, che hanno le concessioni sul porto isola. Secondo i giudici amministrativi palermitani, non si riscontrano i presupposti per ritenere che la compagnia portuale possa avere il diritto al risarcimento dei danni. “Dalla documentazione versata in atti si evince come tutta l’attività svolta da terzi sia stata oggetto di specifiche autorizzazioni, di volta in volta rilasciate dall’amministrazione; ma non risulta che l’odierna istante abbia mai contestato tali atti (v. documentazione depositata dalla ricorrente in data 14 febbraio 2018). Incide, inoltre, sulla valutazione della condotta tenuta dalla compagnia anche l’inerzia tenuta dalla predetta per il su indicato lungo periodo, durante il quale – si legge nella sentenza – tranne, come si chiarirà tra breve, che per il taglio delle “camere a coke”, non risulta avere in alcun modo contestato lo svolgimento delle attività di volta in volta autorizzate; salvo poi, una volta conclusesi, denunciarle in questa sede come attività foriere di danni”. Secondo i giudici palermitani, la compagnia che si ritiene danneggiata non avrebbe fornito la prova delle eventuali ripercussioni subite, anche sotto il profilo più strettamente economico. Nella sentenza vengono richiamati lavori e appalti autorizzati da Eni, ma senza riscontrare anomalie negli affidamenti dei servizi. “La domanda risarcitoria è del tutto sfornita di prova anche per quanto attiene al danno non patrimoniale”, scrivono ancora i giudici del Tar. Per i giudici amministrativi, inoltre, l’azione risarcitoria è risultata prescritta, così come indicato dai legali delle amministrazioni costituite nel procedimento.
“Non convince quanto dedotto dalla compagnia nella memoria di replica – spiegano ancora i giudici in un passaggio della sentenza – secondo cui il termine decadenziale sarebbe stato rispettato in quanto la predetta solo dopo l’istanza di accesso, esitata il 5 dicembre 2017, ha potuto conoscere gli atti – in quanto l’assunto da cui muove la predetta è che il danno derivi asseritamente da un’inerzia della p.a. rispetto a una doverosa attività di controllo sullo svolgimento, nel corso di tutti questi anni, di “operazioni portuali” da parte di imprese non autorizzate ai sensi dell’art. 16 della l. n. 84/1994; attività delle quali, invero, la stessa ricorrente, operante nel porto, si sarebbe dovuta accorgere nell’espletamento della propria attività”. Negli anni, non sono mai mancate le contese maturate tra operatori del porto isola, spesso trasferite davanti ai giudici.