Gela. Per i giudici della Corte dei conti regionale, dovrà risarcire una cifra di poco superiore ai 165 mila euro.
Le verifiche sulle operazioni anomale. Somma da destinare al Ministero dell’Economia. E’ quanto si legge nelle motivazioni, pubblicate negli scorsi giorni, della sentenza emessa nei confronti del funzionario Giorgio Navarra, già in servizio all’ex Ufficio locale delle entrate. Tutto partì da una serie di verifiche condotte proprio negli uffici locali. Emersero diverse operazioni anomale di sgravio, tutte effettuate con le credenziali telematiche dell’operatore al centro della vicenda. Per gli ispettori, infatti, quelle operazioni non dovevano essere effettuate, mancando peraltro gli eventuali pagamenti giustificativi da parte degli utenti. I giudici, nelle motivazioni, riferendosi agli sgravi sotto verifica, precisano come fossero “tutti caratterizzati dall’assenza di una giustificazione idonea, dall’apposizione di una causale meramente formale a giustificazione dello sgravio medesimo (ad esempio, riliquidazione), dall’assenza di versamenti corrispondenti all’effettuato sgravio nonché, in taluni casi, dallo smarrimento del corrispondente fascicolo cartaceo”. Circostanze che, sempre secondo i giudici contabili regionali, dimostrerebbero come il funzionario abbia “effettuato sgravi senza alcuna legittima motivazione e per i quali, sistematicamente, veniva riportata una motivazione puramente apparente, cui non corrispondeva alcuna documentazione giustificativa ed in assenza di un corrispondente versamento”. Contestazioni, quelle mosse dai magistrati della procura regionale, che sono state respinte dai legali di Navarra che, invece, hanno sottolineto, oltre alla possibile prescrizione di quanto contestato, anche il fatto che, in molti casi, per effettuare lo sgravio fosse comunque necessario il controllo e il successivo atto autorizzativo da parte dei vertici dell’ufficio, dato che Navarra ricopriva la funzione di istruttore. La linea difensiva, però, non è passata. “L’architettura della condotta posta in essere dal convenuto – scrivono ancora i giudici – sgravio non dovuto, assenza di documentazione giustificativa a fronte di una causale non significativa, mancato reperimento del fascicolo cartaceo, non può non denunciare una preordinazione della stessa in tutti i suoi elementi e, segnatamente, una previsione e volontà del danno erariale denunciato, tali da potersi ricondurre tutte all’elemento psicologico del dolo che il collegio ritiene di poter ravvisare nella condotta tenuta dal convenuto”.