Gela. Probabilmente, non si attendeva la presenza della stampa e di un gruppo di presenti, compresi alcuni consiglieri comunali, tutti ad attenderlo davanti all’ingresso del museo archeologico. Il presidente della Regione Nello Musumeci non ha rilasciato dichiarazioni. In tenuta piuttosto informale, ha solo detto di essere in città “per una riunione ristretta a quattro persone”. Non ha fornito particolari nè sui lavori del Museo del mare nè sugli altri interventi in programma.
“Fateci lavorare”, ha detto prima di entrare all’interno del museo, dove si è chiuso in una stanza insieme al sindaco Lucio Greco, al direttore del Parco archeologico Luigi Gattuso e ad alcuni tecnici.
Gatta ci cova… ciao Nellino. Saluti da una tua “fan”…In verità sono fan di tutti i poli‐TICKS. AHAHAHAH!
No ma scusate, perché non si può commentare nell’altro articolo su Musumeci?
Allora, questo è il decreto legge 125 del 2020 consultabile sulla gazzetta ufficiale:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20G00144/sg
su cui è scritto chiaramente che le attività sportive sono esentate dall’obbligo della mascherina (QUALCUNO GLIELO FACCIA SAPERE AI DUE DITTATORINI HITLER E MUSSOLIN (GRECO E MUSUMECI):
Art. 1
….
b) al comma 2, dopo la lettera hh) e’ aggiunta la seguente:
«hh-bis) obbligo di avere sempre con se’ dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, con possibilita’ di prevederne
l’obbligatorieta’ dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle
abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei
casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze
di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza
dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le
attivita’ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche’
delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi
da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva;
2) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con
l’uso della mascherina, nonche’ coloro che per interagire con i
predetti versino nella stessa incompatibilita’.».
Art. 5
Ultrattivita’ del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020
1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del
decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre
2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonche’
le ulteriori misure, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera hh-bis),
del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente
decreto, dell’obbligo di avere sempre con se’ un dispositivo di
protezione delle vie respiratorie, nonche’ dell’obbligo di indossarlo
nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i
luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche
del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo
continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non
conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida
anti-contagio previsti per le attivita’ economiche, produttive,
amministrative e sociali, nonche’ delle linee guida per il consumo di
cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva;
b) per i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con
l’uso della mascherina, nonche’ per coloro che per interagire con i
predetti versino nella stessa incompatibilita’.