Movida e alcolici, ordinanza del sindaco: “Fino al prossimo 30 settembre”

 
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Gela. Ordinanza del sindaco Terenziano Di Stefano sulla vendita di alcol e superalcolici durante la stagione estiva. Facendo seguito alla direttiva emanata dal prefetto di Caltanissetta, dopo la riunione del Comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico sul controllo della movida notturna, il sindaco ha stabilito che in tutto il territorio comunale, fino al 30 settembre 2024 quanto di seguito indicato:

  • dalle 23,00 di ogni giorno fino alle ore 6,00 successive, è vietata la vendita e la somministrazione, sia in forma fissa che itinerante, nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, in contenitori in vetro, anche se dispensate da distributori automatici. Il divieto non si applica all’interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione.

Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oggetto del presente atto, sono i seguenti:

  1. A) attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea;
  2. B) circoli privati;
  3. C) attività artigianali;
  4. D) attività di commercio;
  5. E) distributori automatici;

2) è fatto, altresì, divieto di somministrazione e/o vendita di superalcolici nella fascia oraria dalle ore 2.00 alle ore 6.00 di ogni giorno su tutto il territorio comunale;

Regolamentata anche la diffusione musicale e musica dal vivo

Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti a carattere nazionale e locale, la diffusione di musica all’interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia,  sia dal vivo che riprodotta, è sottoposta ai seguenti limiti orari:

– Dal Lunedì al Giovedì fino alle ore 1,00 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge, esclusi i lidi balneari per i quali il limite orario è le ore 2,00 del giorno successivo;

– Il Venerdì, Sabato e prefestivi, fino alle ore 02,00 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge esclusi i lidi balneari fino alle ore 3,00;

– La Domenica ed i festivi infrasettimanali, seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 01,00 del giorno successivo esclusi i lidi balneari balneari per i quali il limite orario è le ore 2,00 del giorno successivo;

– Fa eccezione il periodo che va dal 9 al 22 Agosto durante il quale potrà osservarsi l’orario fino alle ore 03,00 del giorno successivo.

L’attività musicale all’aperto (concerti musicali, intrattenimenti musicali e diffusione di musica mediante appositi impianti, etc.) sia dal vivo che riprodotta, negli spazi sia pubblici che privati, è sottoposta al limite orario delle ore 2,00 del giorno successivo.

Resta vietato ogni tipo di diffusione musicale all’aperto, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana nella fascia oraria compresa tra le 14,00 e le 17,00 esclusi i lidi balneari.

– Alla prima violazione accertata conseguirà l’inibizione dell’attività musicale, sia all’interno che all’esterno del locale, per giorni 5 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione.

– Alla seconda violazione accertata conseguirà l’inibizione dell’attività musicale, sia all’interno che all’esterno del locale, per giorni 20 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione.

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