Mazzarino, revoca del vicepresidente del consiglio: dipartimento regionale, "tante perplessità"
Dalla Regione fanno sapere che “la permanenza del provvedimento potrebbe comportare in caso di eventuale impugnativa che l'amministrazione comunale possa risultare soccombente”
Mazzarino. Il dipartimento regionale delle autonomie locali invita l'amministrazione mazzarinese a “eventuali iniziative” in merito alla revoca del vicepresidente dell'assise civica, decisa dall'aula. Il dipartimento infatti ha valutato le indicazioni fornite dai consiglieri Faraci, Petralia, Mantione e Corinto, che la ritengono infondata, passata dal voto dell'assemblea cittadina. I consiglieri hanno sottolineato che la decisione di revocare il vicepresidente è stata avallata per una “sopravvenuta incompatibilità”, con una deliberazione che mancava della relativa proposta e dei pareri necessari, in contrasto con quanto contenuto nello statuto comunale e nel regolamento del civico consesso. Sarebbero state applicate le disposizioni sulla revoca del presidente del consiglio comunale, “senza il quorum della maggioranza assoluta” e “con voto palese in luogo di quello segreto”. Il dipartimento, nelle scorse settimane, ha chiesto una relazione sulla vicenda, trasmessa dagli uffici dell'ente mazzarinese. Il dirigente e il funzionario regionali scrivono di “non poche perplessità” sui “richiami impropri” avanzati dal segretario generale del Comune di Mazzarino rispetto al Tuel e all'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n.241. “Come è noto in Sicilia – scrivono dalla Regione – in virtù dello Statuto della Regione Siciliana che attribuisce competenza esclusiva in materia di regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative, il Tuel si applica soltanto in tema di ordinamento finanziario e contabile”. Nella comunicazione rilasciata dal dipartimento viene aggiunto, “sorprende che il segretario generale non sia intervenuto per evitare che il consiglio comunale applicasse l'istituto della revoca del vicepresidente del consiglio comunale in assenza di una previsione normativa e statutaria ritenendo invece di poter applicare la norma generale prevista dall'articolo 21 quinquies della legge 241/1990 che ad avviso dello scrivente non poteva essere applicato in quanto non ricorrevano i presupposti”. Dalla Regione, in conclusione, fanno sapere che “la permanenza del provvedimento potrebbe comportare in caso di eventuale impugnativa che l'amministrazione comunale possa risultare soccombente”.
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