Palermo. Uso obbligatorio delle mascherine quando si è tra estranei, registrazione e tamponi rapidi per chi proviene dall’estero, controlli periodici sul personale sanitario e sui soggetti cosiddetti fragili, oltre ai divieti di assembramento. Sono queste le ulteriori misure di prevenzione contenute nella nuova ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, per limitare il contagio del Coronavirus nell’Isola. Il provvedimento, appena firmato, entrerà in vigore mercoledì e avrà efficacia fino al 30 ottobre. “Le misure che adottiamo con questa ordinanza – evidenzia Musumeci – mettono al centro i controlli e la prevenzione nei confronti delle persone fragili o più esposte al contagio. I nostri costanti e ripetuti inviti alla prudenza purtroppo non sono stati da tutti adeguatamente raccolti ed entriamo in una fase difficile dell’epidemia, con l’arrivo della stagione influenzale. Il testo è ancora una volta improntato al principio della leale collaborazione tra tutte le istituzioni e del confronto con i professionisti, che presto l’assessore Razza tornerà ad incontrare con il Comitato tecnico scientifico. Abbiamo appreso che la chiave più importante per affrontare questa emergenza è rappresentata dalla tempestività delle decisioni e della previsione degli eventi futuri. La Sicilia non vuole un nuovo lockdown, ma per impedirlo dobbiamo impegnarci tutti, soprattutto i più giovani”. L’ordinanza si è resa necessaria visto che “il numero dei casi di Covid 19 continua ad aumentare” e che quindi “occorre mantenere una linea di massima prudenza”, con la evidente necessità di non “sottovalutare il rischio di una rapida ripresa epidemica dovuto ad un eccessivo rilassamento delle misure e dei comportamenti individuali anche legati a momenti di aggregazione estemporanea (es. movida)”.
Uso della mascherina
È obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi. Sono esclusi dall’obbligo di utilizzo in modo continuativo coloro che svolgono attività motoria intensa, a condizione che il distanziamento interpersonale possa essere mantenuto, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività .
Tamponi per chi viene dall’estero
Chiunque entri nel territorio della Regione provenendo da Stati Ue o extra Ue ha l’obbligo di registrarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it, ovvero di comunicare la propria presenza al servizio sanitario della Regione. I cittadini residenti in Sicilia adempieranno a tale obbligo sia mediante la registrazione sul sito, sia dandone pronta comunicazione al proprio medico di medicina generale o pediatra. Alle norme dovranno uniformarsi anche coloro che hanno fatto rientro in Sicilia nei sette giorni antecedenti la pubblicazione dell’ordinanza. Le Aziende sanitarie provinciali competenti territorialmente provvedono alla sottoscrizione di un Protocollo con le Società di gestione degli aeroporti, le Autorità portuali, i gestori del trasporto, di concerto con l’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità, per sottoporre al cosiddetto tampone rapido ovvero ad altri mezzi di indagine diagnostica, validati dall’Istituto superiore di sanità, i soggetti provenienti dai Paesi esteri.
Controlli sul personale sanitario e sui pazienti fragili
Le Aziende del sistema sanitario regionale provvedono a svolgere controlli periodici sul personale, mediante tampone rapido, ovvero con altro mezzo di indagine diagnostica. Il dipartimento delle Attività sanitarie e l’Osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale della Salute monitorano il rispetto dell’ordinanza, anche mediante la distribuzione dei test necessari, se non reperiti dalle singole Aziende. Al medesimo controllo periodico sono sottoposti gli ospiti delle strutture socio-sanitarie e i soggetti fragili.
Divieti di assembramento
Sono vietati gli assembramenti mediante il prolungato stazionamento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (strade, piazze e parchi). Sono escluse le sole occasioni di iniziative pubbliche previste dalla legge o comunicate all’Autorità di pubblica sicurezza, per le quali l’organizzatore è comunque responsabile dell’assoluto rispetto delle norme comportamentali per la prevenzione dal rischio di contagio. Nel caso di cluster territorializzati, i dipartimenti di Prevenzione propongono con immediatezza al presidente della Regione Siciliana, previa intesa con le Amministrazioni comunali competenti, l’adozione di Protocolli contenitivi, limitatamente ad aree infracomunali, comunali o sovracomunali.
LEGGE 22 maggio 1975, n. 152
Art. 5.
E’ vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgentisi
in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi
protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante
l’impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il
riconoscimento della persona.
Il contravventore e’ punito con l’arresto da uno a sei mesi e con
l’ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Legge 31 luglio 2005, n. 155
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”
Nuove norme sull’identificazione personale
4-bis. Il secondo comma dell’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e’ sostituito dal seguente:
«Il contravventore e’ punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro».
All’art. 5, comma 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152 contenente “Disposizione a tutela dell’ordine pubblico” (G.U. n. 136 del 20.05. 1975) si prevede che “è vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni svolgentisi in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l’impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona”. Ebbene la normativa in oggetto, sostituendo l’art. 5, comma 2 delle l. 152/75, dispone in questi casi un appesantimento della pena prevista disponendo all’art. 10, comma 4bis, che il contravventore sia punito con “l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro”. Originariamente (art. 5, comma 2 della legge 152/75) si prevedeva “l’arresto da uno a sei mesi e con l’ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila”.
QUINDI, “CARO” MUSUMECI, LE VOSTRE ORDINANZE, COME I DPCM DI CONTE, SONO FUORILEGGE!
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1975/05/24/075U0152/sg
Articolo 5
https://www.camera.it/parlam/leggi/05155l.htm
Articolo 10 Nuove norme sull’identificazione personale, comma 4bis
SUL MASCHERAMENTO IL CODICE DI PROCEDURA PENALE DICE ALTRO.