Gela. Il chiosco sul lungomare, di proprietà della ditta “Fratelli Faraci di Vito Faraci”, non è abusivo né va demolito. La struttura è legittimamente collocata nell’area demaniale che venne autorizzata. Il Consiglio di giustizia amministrativa non ha accolto l’appello avanzato dal Comune, che ha impugnato una prima decisione del Tar Palermo, sempre favorevole alla società proprietaria. Cinque anni fa, venne ingiunto di demolire la struttura. Partì un procedimento giudiziario, davanti ai magistrati amministrativi. Il Cga dà pienamente ragione alla società. Come sottolineano i giudici, nelle motivazioni, la proprietà del chiosco diede la disponibilità a rimuoverlo, solo provvisoriamente, durante i lavori del primo tratto del lungomare. Dopo la conclusione dei cantieri, però, ha avuto piena legittimità nel ripristinarlo, nonostante l’amministrazione di allora avesse deciso di collocare anche un’installazione artistica. “Si evince con estrema chiarezza che il Comune ha agito in violazione dei principi che impongono che l’azione amministrativa ed il comportamento dell’amministrazione si svolga secondo regole di buona amministrazione e in ossequio ai canoni di correttezza e buona fede; violazioni che nella fattispecie in esame sono individuabili nella circostanza che l’amministrazione comunale ha ottenuto dal titolare del chiosco, legittimamente installato nell’area in concessione, piena disponibilità a rimuoverlo temporaneamente, ingenerando, così, nel privato il legittimo convincimento e affidamento, consacrato in un atto negoziale che, eseguito l’intervento di riqualificazione, egli avrebbe potuto ricollocare il manufatto”, si legge nella decisione.
La sentenza richiama una “palese violazione delle regole del procedimento amministrativo”, sul punto dell’ordinanza di demolizione. “Nel contesto dianzi delineato si iscrive anche la palese violazione delle regole del procedimento amministrativo da cui è scaturito il provvedimento impugnato che si possono individuare nel termine di cinque giorni (invece dei canonici novanta) entro il quale l’amministrazione ha ingiunto dovesse essere eseguita la demolizione e nella mancata comunicazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio. Carenze ed omissioni che disvelano imprecisione nella stesura e articolazione di un provvedimento delicato che incide, in modo grave, sugli interessi del cittadino”, riportano le motivazioni pubblicate.