Gela. Il piano di riequilibrio che non è stato finalizzato e il dissesto appena varato dall’assise civica, comporteranno non poche conseguenze amministrative. Negli uffici finanziari dell’ente si sta valutando con molta attenzione ciò che accadrà dal momento dell’insediamento della commissione straordinaria di liquidazione, con il compito di affrontare tutto il pregresso (dal 2021 e per il periodo precedente). I pagamenti sono tra le voci più sensibili e Palazzo di Città deve ancora concludere dossier del passato che vanno avanti da anni, alimentati da procedure che bocciarono l’operato degli uffici dell’ente. Tra i casi più noti, quello degli espropri delle aree nelle quali venne realizzato palazzo di giustizia. I giudici, sia civili che amministrativi, hanno sempre accolto le istanze degli ex proprietari. Ancora oggi, però, attendono le indennità dovutegli che i giudizi civili hanno stimato in una cifra complessiva non inferiore ai sei milioni di euro. Gli ex proprietari hanno battuto tutte le vie praticabili. L’ente comunale procedette con l’acquisizione sanante delle aree ma ci sono tanti versanti aperti, compreso quello dei pagamenti delle indennità. I giudici del Tar, ai quali i legali degli ex proprietari si sono nuovamente rivolti per un’azione di ottemperanza, non hanno potuto far altro che “sospendere” il procedimento.
Si rifanno, nell’ordinanza rilasciata, alla procedura di riequilibrio finanziario avviata dal municipio. Richiamando la normativa in materia, fanno sapere che l’avvio della procedura per il riequilibrio congela il giudizio e le pretese degli ex proprietari “sino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio proposto dall’amministrazione”, sottolineano. Ora, però, Palazzo di Città è ufficialmente in dissesto. “Una volta che la Corte dei Conti abbia approvato il piano di riequilibrio o ne abbia negata l’approvazione, evento normativamente qualificato come termine finale della sospensione, il Comune di Gela dovrà senza indugio, e comunque nel termine di trenta giorni dalla ricezione dei relativi atti, inviare a questa sezione formale comunicazione di tale circostanza, dando anche conto dell’eventuale inserimento del credito azionato nel piano di riequilibrio eventualmente approvato, al fine della ripresa della procedura di esecuzione per cui è causa ai sensi dell’art. 80 c.p.a. secondo i termini e le modalità ivi previste”, viene riportato dai magistrati.