Gela. E’ legittimo il provvedimento che ha consentito il reinserimento della società locale “Scozzarini Car service srl” nell’elenco di quelle autorizzate all’attività di custodia dei mezzi sequestrati, confiscati o sottoposti a fermo amministrativo, per violazione del codice della strada. I giudici del Tar Palermo hanno respinto il ricorso che è stato presentato dai legali di un’altra società del settore, che opera nello stesso ambito territoriale, la “Le Car”. I legali di quest’ultima società si sono rivolti ai giudici amministrativi, anche contestando la decisione della prefettura di Caltanissetta. La società “Scozzarini car service srl” si è costituita, assistita dall’avvocato Riccardo Balasamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Per i giudici palermitani, sono stati rispettati tutti i parametri, sulle valutazioni oggettive e soggettive, che hanno poi condotto al reinserimento della società gelese. Per i legali della “Le Car”, però, non sarebbero stati presi nella giusta considerazione una serie di dati, che toccano anche aspetti penali, legati a procedimenti che interessano operatori collegabili all’azienda locale. I giudici hanno rilevato che già prima del reinserimento, la compagine societaria ha cambiato composizione, con un nuovo amministratore. I funzionari della prefettura di Caltanissetta hanno riferito di aver effettuato tutti i controlli necessari, concludendo per l’assenza di legami societari con precedenti gestioni e con ditte eventualmente riconducibili.
“I superiori rilievi dimostrano l’infondatezza dei denunciati vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, dal momento che dagli esiti delle verifiche condotte dalla Prefettura, succintamente richiamati nell’impugnato decreto di (re-)iscrizione della Scozzarini nell’elenco di cui all’art. 8 del DPR 571/1992, è possibile ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione nell’adozione del provvedimento impugnato”, scrivono i giudici nelle motivazioni. Il legale della “Scozzarini”, rifacendosi ai dati rilevati anche dalla prefettura nissena, ha chiesto che il ricorso venisse respinto. Le spese del giudizio sono state poste a carico della società ricorrente.