Gela. No alla sospensiva, anche dal Cga. I giudici amministrativi sono ritornati sulla richiesta avanzata dai legali dei comitati che vogliono l’osservanza dell’esito referendario per il passaggio alla Città metropolitana di Catania. Ad aprile, la sospensiva non era stata accolta dal Tar Palermo e anche l’appello cautelare non ha sortito effetti. Il Comitato per lo sviluppo dell’area gelese e quelli di Niscemi e Piazza Armerina si sono rivolti alla giustizia amministrativa per bloccare, da subito, gli effetti del provvedimento che ha istituito l’assemblea dei sindaci del Libero Consorzio di Caltanissetta e il relativo statuto, oltre a contestare la decisione del Tar, che comunque dovrà pronunciarsi anche sul merito del ricorso. Il Cga, di fatto, segue la stessa linea del Tar. Esclude la sussistenza del “fumus boni juris”. “Non sembrando, in particolare, che possa considerarsi compromesso il principio di autonomia dei Liberi Consorzi di Comuni – scrivono i giudici del Cga – in relazione al parametro normativo costituzionale di cui all’art. 15, comma 2, dello Statuto della Regione Siciliana, a causa delle norme regionali di cui in particolare agli articoli 44 e 45 della l.r. n. 15/2015 là dove, nel disciplinare il procedimento di adesione a un ente territoriale diverso da quello di provenienza, si dispone che il passaggio da un ente territoriale a un altro dovrà essere approvato con legge regionale anziché con provvedimento amministrativo”. Nell’ordinanza, si mette anche in discussione la competenza della giustizia amministrativa rispetto alla materia del contendere. “Il collegio stima preliminarmente necessario che, in sede di decisione del ricorso nel merito – si legge nell’ordinanza – vada verificata l’esistenza, o meno, della giurisdizione del giudice amministrativo, avuto riguardo alla prospettazione della appellata in base alla quale nella specie potrebbe venire in questione essenzialmente la lesione del diritto di voto/di elettorato attivo, nella sua “appartenenza e perimetrazione” territoriale, rispetto alla quale i ricorrenti agiscono in prevenzione in rapporto alla tornata elettorale che si terrà nell’ottobre del 2022”.
I magistrati concludono dando priorità al “funzionamento degli enti territoriali”, escludendo che possano esserci i presupposti per bloccare gli effetti degli atti impugnati dai legali dei comitati. “Il collegio ritiene che, allo stato, nella comparazione degli interessi coinvolti nella vicenda, avuto riguardo anche al contenuto dei provvedimenti amministrativi gravati in primo grado, assuma rilievo preponderante l’interesse pubblico al funzionamento degli enti territoriali”, riporta ancora l’ordinanza. Per i comitati, rimane ancora aperta la strada del giudizio di merito, con il Tar che sarà chiamato a valutare i contenuti del ricorso. L’azione giudiziaria era stata presentata, anche con una conferenza stampa. Il presidente del Comitato per lo sviluppo dell’area gelese, Filippo Franzone, aveva illustrato tutti i particolari, sempre con l’obiettivo di ottenere il rispetto della volontà popolare, in una vicenda che si trascina ormai da anni e che adesso incrocia anche la lunga volata verso le prossime regionali.