Carcere duro, Cassazione respinge ricorso Emmanuello: "Accesso agli atti non su decreto inefficace"
Emmanuello può esercitare il diritto a richidere l'accesso agli atti ma non sul decreto di proroga del 41 bis, non più efficace, visto che intanto, a inizio anno, ne è stato emesso un altro, che conferma le ragioni per applicargli il carcere duro
Gela. Da anni è ristretto sotto regime di 41 bis. Il sessantunenne Davide Emmanuello, considerato tra i vertici dell'ominima famiglia di Cosa nostra, aveva impugnato il provvedimento del tribunale di sorveglianza che confermava il diniego ad accedere agli atti di conferma del regime detentivo del carcere duro. I giudici della Corte di Cassazione, però, non hanno accolto le sue richieste, formalizzate attraverso ricorso. Per i magistrati romani, la decisione del tribunale di sorveglianza, e ancor prima del magistrato e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è da ritenersi legittima e fondata. Secondo i giudici capitolini, Emmanuello può esercitare il diritto a richidere l'accesso agli atti ma non sul decreto di proroga del 41 bis, non più efficace, visto che intanto, a inizio anno, ne è stato emesso un altro, che conferma le ragioni per applicargli il carcere duro. “Il tribunale di sorveglianza ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento emesso sulla base dei documenti di cui era stata chiesta l'ostensione, negata, non è più efficacie in quanto è stato sostituito da altro, successivo, decreto. Pertanto – si legge nella sentenza della Corte di Cassazione - non si vede quale possa essere l'interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere la situazione di svantaggio lamentata dal ricorrente”. Per la difesa di Emmanuello, invece, data la presenza di documentazione comunque fondata sempre sulle medesime ragioni giustificative, il detenuto avrebbe dovuto ricevere l'assenso all'accesso agli atti. “Il provvedimento impugnato ha correttamente concluso in punto della carenza di interesse in capo al ricorrente e nessuna delle ragioni esposte nei motivi di ricorso, né i precedenti richiamati sono in grado di intaccare la impugnata decisione”, riportano inoltre le motivazioni della sentenza.
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