Affissioni pubblicitarie, Tar dà ragione al Comune: “Legittimi regolamento e canoni”

 
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Gela. Il Tar Palermo ha respinto un altro ricorso promosso dalla società “G.i.p.-Generale italiana pubblicità”, che ha contestato, davanti ai giudici, la legittimità del regolamento comunale che definisce i canoni per le concessioni e le affissioni pubblicitarie, nonché l’atto applicativo, ossia l’avviso di pagamento C.U.P. I giudici amministrativi hanno accolto le difese del Comune, che si è costituito con l’avvocato Rosario Giommarresi, dichiarando il ricorso inammissibile. Non è sufficiente, sostiene il legale, come anche confermato dal Tar, che “nel vigore del regolamento venga genericamente adottato un qualsiasi atto applicativo, ma, affinché si attualizzi il pregiudizio lamentato, è necessario che l’amministrazione dia concreta applicazione proprio alle norme regolamentari specificamente impugnate. Al riguardo, deve tuttavia rilevarsi che la ricorrente ha diffusamente e genericamente impugnato plurime disposizioni regolamentari, le quali non sono state in alcun modo raccordate con l’atto impositivo adottato nei suoi confronti, impedendo così di ravvisare l’attualità della lesione”.

Il pregiudizio dedotto è rimasto, quindi, meramente potenziale, in quanto non è possibile, secondo il Tar Palermo, accertare né quali prescrizioni generali e astratte siano state concretamente applicate nella determinazione del canone, né se i criteri impiegati si siano tradotti in un trattamento impositivo effettivamente deteriore per la ricorrente. Da ciò è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, come eccepito dall’avvocato Giommarresi. Al Comune, come richiesto dal legale che l’ha rappresentato, spettano anche le spese del giudizio.

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