Niscemi. La scorsa settimana, la Corte d’appello di Caltanissetta, ribaltando la decisione di primo grado, ha disposto l’assoluzione del dirigente scolastico Franco Ferrara, condannato invece in primo grado per una presunta ipotesi di falso a danno di un’insegnante, allora in servizio al secondo circolo didattico di Niscemi. I magistrati di appello hanno accolto il ricorso difensivo, disponendo l’assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”. Lo stesso dirigente però è stato ritenuto responsabile di “straining”, in sede civile e sempre a danno dell’insegnante. Il giudice del tribunale locale gli ha imposto l’obbligo di risarcire, per un totale di diecimila euro. I fatti sono gli stessi che avevano condotto all’avvio del procedimento penale. Il dirigente, secondo i legali dell’insegnante, sarebbe artatamente ritornato sui propri passi dopo aver inizialmente concesso un giorno di permesso retribuito e tre di ferie, al punto da irrogare poi una sanzione disciplinare. Vicenda che ha condotto l’insegnante, assistita dagli avvocati Salvatore Arancio e Pietro Sciortino, ad agire anche in sede civile. Il giudice del tribunale locale, pur non individuando gli estremi del mobbing vero e proprio, ha invece accertato la sussistenza dei presupposti dello “straining”. “Il giudice di merito, quindi, pur se accerti l’insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di mobbing, è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti – per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto – la fattispecie possa essere qualificata come straining. Tale tipologia di condotta illecita, più lieve del mobbing, si configura in presenza di elementi che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale evidenziano la creazione, ad opera del datore di lavoro medesimo, di condizioni lavorative stressogene, tali da provocare nel prestatore una modificazione in negativo, costante e permanente, della situazione lavorativa, atta a incidere sul diritto alla salute, costituzionalmente tutelato (Cass. n. 16580/2022)”, così riporta un passo della sentenza. “La complessiva condotta del dirigente ha certamente i connotati vessatori denunciati dalla ricorrente”, viene ulteriormente precisato.
Anche il Ministero è stato chiamato a risarcire, in solido, “in quanto, colposamente, non è intervenuto per eliminare le condizioni di stress, fonte di danno alla salute della lavoratrice, generato dalla condotta di straining accertata”. E’ stata dichiarata illegittima la sanzione disciplinare dell’avvertimento scritto imposta all’insegnante mentre per il resto il ricorso è stato rigettato.