Gela. La Serit, società di riscossione per conto dello Stato, gli stava portando via l’abitazione. Aveva iscritto ipoteca e messo all’asta l’appartamento di via Crispi di proprietà di un autotrasportatore (C. O. le sue iniziali), ignorando le prescrizioni previste dalla legge.
A bloccare la vendita dell’immobile è stato il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale che ha riscontrato “gravi e fondati motivazioni per sospendere la procedura di vendita, prevista per il prossimo mese, ancor prima dell’udienza di comparizione delle parti”.
Il Giudice dell’Esecuzione ha congelato la messa in vendita dell’appartamento, mediante decreto prima dell’udienza, accogliendo in pieno le ragioni presentate da Giuseppe Smecca, legale incaricato dall’autotrasportatore gelese.
“La società di riscossione dello Stato – ammette Smecca – ha iscritto ipoteca fissando per febbraio la vendita all’asta dell’immobile, commettendo delle gravi irregolarità. La Serit avrebbe dovuto notificare l’avviso di pagamento (intimazione) entro cinque giorni. Una prassi obbligatoria completamente ignorata, tanto che avevano proceduto all’iscrizione dell’ipoteca senza comunicarlo al mio assistito. Al Giudice dell’Esecuzione, per ordinare la sospensione della vendita ancor prima dell’udienza di comparizione delle parti, è bastato il ricorso presentato dall’autotrasportatore. Lo stesso magistrato ha riscontrato gravi e fondati motivi sulla procedura avviata dalla Serit”.
In realtà, secondo l’avvocato Smecca la Serit non sarebbe nuova a procedimenti vessatori contro i cittadini.
Il legale, deciso ad avviare una class-action nei confronti della Serit a tutela dei contribuenti, sostiene che “la Serit vessa e procede nei confronti dei cittadini seppur in difetto di quanto previsto dalla normativa in materia tributaria, procedendo ad iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi e aste immobiliari sebbene alla base vi siano atti formalmente e sostanzialmente viziati o tributi ormai prescritti da tempo, senza dimenticare che alcuni giudici hanno riconosciuto, proprio in capo alla Serit, il difetto del requisito di agente della riscossione, per cui il Concessionario esercita un così rilevante potere dispositivo sebbene privo dei requisiti”.