Gela. Quello dello scorso anno, nel pieno dell’ennesima emergenza rifiuti regionale causata dal quasi totale stop del sistema di Sicula Trasporti, fu un provvedimento illegittimo e adesso annullato dal Tar Palermo. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso proposto dal legale Stefano Polizzotto, per conto della società Impianti Srr che gestisce la discarica Timpazzo. Gli uffici regionali, a marzo dello scorso anno, disposero di depennare il limite massimo giornaliero di rifiuti conferibili a Timpazzo (che era di 450 tonnellate) e avviarono il riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata nel 2013. Venne vista come una mossa dell’allora governo Musumeci per avere carta bianca su Timpazzo, facendo arrivare conferimenti ulteriori da diverse zone della Sicilia, nonostante i vincoli posti invece dal management di Impianti Srr. I giudici amministrativi, a giugno dello scorso anno, avevano già accolto la richiesta di sospensiva avanzata proprio da Impianti Srr. Hanno riconfermato la linea, con la sentenza che annulla il provvedimento e tutti gli atti consequenziali. Nelle motivazioni rilasciate dal Tar, si legge che il dipartimento regionale acqua e rifiuti ha “incontestatamente omesso di rispettare le doverose garanzie partecipative della società ricorrente, legittimata ad interloquire poiché titolare della gestione della discarica interessata, Timpazzo”. Gli uffici regionali procedettero senza alcuna interlocuzione con Impianti Srr. Il manager Giovanna Picone e i tecnici della società si dissero da subito contrari al “blitz” messo in atto dagli uffici regionali. Il rischio, senza più un limite giornaliero di conferimenti, era di ritrovarsi con una discarica satura ben prima di ciò che era stato preventivato. Per i giudici del Tar, la Regione ha proceduto “in difformità dalla disciplina del Codice dell’ambiente”. Non ci fu alcuna preliminare comunicazione ad Impianti, che si trovò davanti ad un provvedimento già definito e firmato, che faceva venire meno ogni limite per i conferimenti.
“E’ vero che l’amministrazione aveva in precedenza disposto un incremento della quantità massima a 950t giornaliere ma il relativo provvedimento (n. drs n. 520/2021) recava una previsione di efficacia limitata a “tutto il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19” – scrivono i magistrati – d’altronde, il provvedimento modificativo della quantità massima si configura, nel caso di specie, come una modificazione dell’Aia non solo in difformità dalla disciplina del Codice dell’ambiente, che pure prevede flussi informativi tra amministrazione gestore dell’impianto, ma anche senza prendere in considerazione la posizione soggettiva della ricorrente la quale, proprio nella qualità di titolare dell’impianto, era certamente interessata ad interloquire”. Il dipartimento regionale acqua e rifiuti, depennando il limite massimo di conferimenti e avviando la revisione dell’Aia, ha forzato la mano senza osservare le norme in materia. “Va ribadito ciò che in sede cautelare era stato già evidenziato, ossia che per il principio del contrarius actus, la modifica dell’Aia avrebbe dovuto far seguito a procedimento analogo a quello seguito per l’adozione del provvedimento di primo grado”, viene confermato nella sentenza. Anche il Comune, costituito nel giudizio con l’avvocato Michele Aliottta, ha insistito per l’annullamento dei provvedimenti regionali. L’amministrazione Greco si disse totalmente in disaccordo con l’eliminazione del tetto massimo di rifiuti conferibili a Timpazzo, che ha messo in seria difficoltà l’intero sistema locale dei rifiuti.