Musica in locali ed eventi, in estate fino a mezzanotte: all'1:30 venerdì e sabato
Il provvedimento sarà in vigore dal 15 giugno al 30 settembre
Gela. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha firmato un’ordinanza che disciplina la diffusione della musica e delle emissioni sonore nel territorio comunale durante il periodo estivo, con l’obiettivo di garantire il giusto equilibrio tra le esigenze delle attività economiche, l’intrattenimento e il diritto al riposo dei cittadini. Il provvedimento sarà in vigore dal 15 giugno al 30 settembre e riguarda i titolari di bar, ristoranti, attività di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi commerciali, circoli privati, attività artigianali e tutti coloro che organizzano eventi. L’ordinanza stabilisce il divieto di emettere suoni, diffondere musica dal vivo o riprodotta e utilizzare impianti di amplificazione acustica all’aperto o nelle aree esterne delle attività, come dehors e pertinenze, al di fuori degli orari consentiti.
La diffusione musicale sarà consentita:
dal lunedì al giovedì e domenica dalle ore 9 alle 14 e dalle ore 16 a mezzanotte;
venerdì, sabato e nei giorni festivi dalle ore 9 alle 14 e dalle ore 16 all’1:30 del giorno successivo
Particolari limitazioni sono previste per le attività situate entro un raggio di 150 metri da ospedali, presidi sanitari, case di cura, cliniche private, Rsa e strutture di accoglienza per anziani. In questi casi la musica potrà essere diffusa:
dal lunedì al giovedì e la domenica dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 18 alle 23;
il venerdì, il sabato e nei giorni festivi dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 all’1 del giorno successivo.
L’ordinanza prevede inoltre che tutte le attività sonore e gli eventi siano comunicati al Suap del Comune di Gela almeno dieci giorni prima del loro svolgimento.
Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative comprese tra 300 e 3.000 euro, che possono arrivare fino a 5.000 euro nei casi di emissioni acustiche particolarmente elevate. Oltre alle sanzioni economiche, è prevista la sospensione dell’attività e, in caso di reiterate violazioni accertate per almeno due volte, il sindaco potrà disporre la sospensione dell’esercizio fino a 15 giorni.
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