Gela. L’azienda fallisce ma tocca alla committente pagare indennità di mancato preavviso e il trattamento di fine rapporto. E’ quanto ha stabilito il Giudice del lavoro, Alessandra Laurino, che ha accolto il ricorso di dodici ex operai della Emi, una delle cooperative storiche dell’indotto fino agli inizi degli anni duemila.
L’azienda era stata estromessa dalla Raffineria Gela nel maggio del 2007 per via di una risoluzione del contratto quadro. A quel punto tutti i lavoratori persero il lavoro. La Emi però non riuscì a pagare l’ultimo mese di stipendio, appunto maggio 2007, e il successivo trattamento di fine rapporto.
L’avvocato Emanuele Maganuco, che difendeva i dodici ex lavoratori, ha tirato in causa la Raffineria in qualità di azienda committente. Tra le contestazioni mosse anche l’indennità dovuta per il mancato preavviso di licenziamento, avvenuto il 30 aprile del 2007, mentre il 17 aprile la cooperativa interruppe il rapporto con tutti gli operai. I dipendenti della cooperativa Emi infatti furono licenziati in tronco e si ritrovarono di colpo senza occupazione.
La lunga vertenza ha avuto una svolta che potrebbe creare un precedente giurisprudenziale. La sentenza del giudice stabilisce infatti (almeno in primo grado) che l’azienda committente (ovvero la Raffineria Gela) è responsabile diretta del comportamento della società cui si affida un appalto. L’azienda petrolchimica dovrà di conseguenza accollarsi tutte le spese, essendo l’Emi in liquidazione. Dovrà pagare quell’ultimo mese di stipendio, versare il Tfr ai lavoratori e anche l’indennità di mancato preavviso. Complessivamente ogni lavoratore dovrà ricevere tra i tremila ed i cinquemila euro. Adesso altri sei operai attendono una seconda sentenza per una vicenda simile.