L’Eni deve pagare l’Ici sulle piattaforme? Dubbi dal Ministero: in ballo più di tre milioni

 
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Gela. Tre milioni e mezzo di euro da incassare e sei cartelle esattoriali Ici che non sono mai state pagate da Eni ed Enimed per le piattaforme collocate lungo la costa locale. Il verdetto favorevole della Cassazione. La giunta punta molto su queste somme, tanto da aver incaricato l’avvocato Ferdinando D’Amario che ha impugnato in Cassazione i verdetti sfavorevoli all’ente pronunciati dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta e da quella regionale di Palermo. Si attende che i ricorsi vengano trattati dai giudici di cassazione. Intanto, però, una nota firmata dai funzionari del dipartimento delle finanze del Ministero dell’economica potrebbe scompaginare i piani. A febbraio, la Cassazione ha detto sì alle richieste del comune abruzzese di Pineto, annullando con rinvio i precedenti verdetti che escludevano il pagamento Ici di Eni per quattro piattaforme estrattive. Un verdetto che ha aperto un precedente ritenuto favorevole anche dall’amministrazione comunale.

Il nodo del catasto immobiliare. La nota ministeriale, però, solleva diversi dubbi. In base a quanto precisato dai tecnici romani, le piattaforme in mare non rientrerebbero ancora tra “le unità immobiliari iscritte o da iscrivere nel catasto edilizio urbano”. Quindi, sarebbe necessario un censimento “delle costruzioni situate nel mare territoriale” e l’ampliamento dei presupposti impositivi “di Imu e Tasi”. Insomma, una sorta di stop al riconoscimento delle piattaforme a mare come immobili da sottoporre al pagamento delle imposte comunali. La nota si discosta certamente da quanto stabilito, lo scorso febbraio, dai giudici di Cassazione, intervenuti sul ricorso presentato dall’avvocato D’Amario nell’interesse del comune di Pineto. “Le piattaforme petrolifere – si legge nella sentenza – sono soggette ad Ici e sono classificabili nella categoria D/7, stante la riconducibilità delle stesse al concetto di immobile ai fini civili e fiscali, alla loro suscettibilità di accatastamento e a produrre un reddito proprio in quanto la redditività deve essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale-industriale e non alla diretta produzione di un reddito da parte della struttura. “In mancanza di rendita catastale – aggiungono i giudici – la base imponibile delle piattaforme, classificabili nella categoria D/7, è costituita dal valore di bilancio, cioè in base al valore costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili”. Un gran rebus, insomma, in attesa che la Cassazione si pronunci sull’Ici mai pagata da Eni, nel periodo compreso tra 2003 e 2008, per le piattaforme presenti lungo la costa locale.

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