Il Tar boccia Crocetta sui rifiuti, stop al passaggio di impianti e beni dell’Ato Cl2

 
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Il commissario liquidatore dell'Ato Giuseppe Panebianco

Gela. I vertici dell’Ato Cl2 in liquidazione “battono” l’ex presidente della Regione Rosario Crocetta. I giudici del Tribunale amministrativo di Palermo hanno accolto il ricorso che proprio il commissario liquidatore dell’Ato Giuseppe Panebianco aveva deciso di presentare, impugnando praticamente tutte le ordinanze straordinarie che, nell’arco degli ultimi due anni, Crocetta aveva firmato in materia di rifiuti sull’isola. L’Ato Cl2, che gestisce la discarica Timpazzo, è stato l’unico ente a portare avanti l’azione giudiziaria, adesso ottenendo un verdetto favorevole che blocca anche gli effetti del provvedimento, firmato sempre Crocetta, destinato ad accelerare il trasferimento degli impianti e dei beni dall’Ato Cl2 alla Srr4 del commissario Nicola Russo, scelto proprio dall’ex presidente della Regione. “Nella fattispecie si assiste, invero, ad una stabilizzazione, ed alla trasformazione in ordinario strumento di gestione amministrativa, di tipologie provvedimentali emergenziali – si legge nella sentenza – come tali legittimate, nella specie ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006, solo da reali situazioni di emergenza che siano altresì non imputabili all’autorità amministrativa istituzionalmente preposta all’opposta finalità di superare la fase della cosiddetta amministrazione dell’emergenza”. Per i giudici del Tar, quindi, le ordinanze urgenti sono state trasformate in metodo “ordinario” di gestione del sistema rifiuti.

L’urgenza diventata ordinarietà. “Se venisse applicato quanto previsto da quelle ordinanze, a cominciare dal provvedimento che impone il trasferimento di impianti e dotazioni patrimoniali dall’Ato alla Srr, prima della chiusura definitiva della fase della liquidazione – spiega l’avvocato Stefano Polizzotto che ha rappresentato l’Ato nel procedimento amministrativo – si rischierebbe un grave danno agli interessi dei creditori dell’ente. Il sistema di gestione dei rifiuti, basato sulle ordinanze urgenti, è stato un fallimento. Senza una vera programmazione, provvedimenti straordinari sono diventati sistema ordinario”. I giudici del Tar hanno bocciato proprio l’urgenza trasformata in metodo ordinario. “Tale conclusione – si legge ancora nella sentenza – è supportata in punto di fatto – anche volendosi limitare al solo arco temporale (comunque pluriennale) cui si riferiscono i provvedimenti ed i documenti versati in atti nel presente giudizio – dalla serie di provvedimenti meramente reiterativi di misure emergenziali con i quali l’amministrazione regionale ha gestito nell’arco temporale considerato la gestione dei rifiuti”. “Né può convenirsi con la difesa regionale – continuano i magistrati amministrativi – quando afferma che le ordinanze contingibili ed urgenti sarebbero necessarie per garantire “l’armonico passaggio dal vecchio al nuovo sistema del ciclo dei rifiuti”, in conseguenza della riforma operata con la legge regionale n. 9 del 2010: a distanza di sette anni dall’approvazione della stessa, l’argomentazione non appare infatti in grado di superare i superiori rilievi”. I giudici hanno condannato la presidenza della Regione anche al pagamento delle spese del giudizio.

1 commento

  1. Un altra dimostrazione della scellerata gestione pilitica amministrativa della regione in mano di un uomo di un incompetenza disumana che ha fatto solo disastri ( raff.di gela. Agroverde. Tribunale. Una via a3 piazze. Videosoeveglianza. Porto. Pontile disoccupazione e deficit)

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