Giovedì il Tar esamina il ricorso di “Un’Altra Gela”, i legali di Greco: “Allegato 1 bis non essenziale”

 
0
Il Tar decide sul ricorso

Gela. La composizione del collegio giudicante è stata disposta con decreto del presidente della prima sezione del Tar Palermo. La questione dell’esclusione della lista “Un’Altra Gela” verrà trattata giovedì dai giudici amministrativi. Sono stati l’avvocato Pierpaolo Grisanti (candidato nella stessa lista), Mario Greco e Dario Lisciandra (come sottoscrittori) ad intestarsi il ricorso. Il gruppo che appoggia la candidatura del “civico” Lucio Greco chiede di bloccare gli effetti dell’esclusione disposta dalla commissione elettorale circondariale. Il nodo del contendere si chiama “allegato 1 bis”, quello sul quale non sono state apposte le sottoscrizioni “con firma autografa dei presentatori” e “mancante di autenticazioni”. Così, si sono pronunciati i componenti della commissione elettorale che hanno decretato l’esclusione della “corazzata” di Greco, la lista forte messa su dal “civico”. Gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, scelti dall’entourage di “Un’Altra Gela” per ricorrere al Tar Palermo, ritengono invece che l’allegato 1 bis vuoto non sia decisivo per decretare l’esclusione della lista. “L’allegato 1 BIS (Doc. 3) – che, per mero errore è stato presentato, come detto, nella versione priva di sottoscrizione e autenticazione – si legge nel ricorso – non contiene dichiarazione o dati essenziali ai fini della presentazione della lista. In particolare, le dichiarazioni in esso contenute sono presenti anche in altri allegati correttamente presentati (segnatamente nell’allegato 1TER) ovvero non sono previste dalla legge come indispensabili”. “La Commissione Elettorale Circondariale – con il provvedimento impugnato – si legge ancora – ha ritenuto che l’allegato 1BIS fosse l’unico documento, tra quelli presentati, idoneo a provare l’identità dei presentatori e la loro volontà di presentare la lista e ha, altresì, ritenuto che l’irregolarità del citato allegato 1BIS – segnatamente la mancanza di sottoscrizioni e autenticazione – rappresentasse un’irregolarità insanabile tale da giustificare l’esclusione tout court della lista recante il contrassegno “Movimento Politico – Un’altra Gela”.

La linea dei legali di “Un’Altra Gela” è piuttosto chiara, “tale esclusione, lo si ribadisce, è illegittima giacché, come detto, l’allegato 1BIS se non superfluo deve quando meno ritenersi non essenziale; conseguentemente la sua irregolarità non può determinare l’esclusione della lista”. L’eventuale sanzione non sarebbe dovuta essere la “capitale” esclusione ma, al massimo, un avviso ad integrare l’allegato. I giudici amministrativi sono chiamati a verificare la tesi dei rappresentanti di “Un’Altra Gela” e il verdetto potrebbe segnare la sorte elettorale della coalizione di Greco.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here