Finanziamento revocato per officina gioventù, lavori mai partiti: “Comune non risarcirà”

 
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I lavori non sono mai partiti

Gela. Poteva essere una beffa ancora peggiore per il Comune. Non solo la revoca di un finanziamento da oltre due milioni di euro, decisa dalla Regione, ma anche una richiesta di risarcimento danni da circa mezzo milione di euro, avanzata dall’azienda risultata vincitrice della gara d’appalto per la realizzazione dell’Officina della gioventù, nella struttura dell’ex centrale elettrica. I giudici del Tar Catania, però, hanno respinto il ricorso presentato dai legali della 2G Costruzioni, che hanno portato in giudizio il municipio. Non sono stati accertati i presupposti per il riconoscimento di un danno. Nonostante la gara d’appalto svolta dall’Urega e l’aggiudicazione provvisoria, i lavori non vennero mai avviati, anche perché nel frattempo il finanziamento sfumò. Un fallimento amministrativo, iniziato con la giunta Fasulo e concluso con quella Messinese, che non riuscì ad avviare il cantiere, ricevendo la conferma della revoca. Per i legali dell’azienda, il mancato inizio dei lavori avrebbe causato un danno economico, dovuto esclusivamente a ritardi dell’ente e tempi lunghi nelle comunicazioni ufficiali. Il Tar non ha accolto quanto indicato. “Nel caso, sicuramente difetta per l’affermazione di una responsabilità risarcitoria a carico del Comune – si legge nella sentenza – l’elemento indefettibile del danno, di cui non risulta offerta alcuna prova”. Il verdetto esclude qualsiasi tipo di danno, compreso quello precontrattuale e da perdita di chances. Non ci sarebbero gli estremi neanche per riconoscere una perdita aziendale a seguito delle spese sostenute per la partecipazione alla gara d’appalto. Una linea sostenuta dall’avvocato dell’ente, il legale Franca Gennuso, che con indicazioni dettagliate ha respinto qualsiasi addebito che potesse gravare sul municipio.

“Nel presente giudizio il suddetto onere probatorio risulta, di fatto, eluso, non avendo la società – scrivono ancora i giudici – supportato l’azionata domanda risarcitoria di pertinenti e circostanziate allegazioni ovvero di utili appigli probatori idonei a dar contezza, sia pur in via di principio, dei danni prospettati”. Il legale del municipio, a sua volta, è riuscita a provare l’assenza di qualsiasi responsabilità dell’ente verso l’azienda messinese che avrebbe dovuto avviare lavori, mai partiti.

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