Ex operaio Smim morì per mesotelioma pleurico, assolto l’imprenditore Barbieri

 
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L'ex area di cantiere della Smim impianti

Gela. Assolto “per non aver commesso il fatto”. Si è concluso così il dibattimento a carico dell’ex guida societaria della Smim, azienda che per un lungo lasso di tempo operò in città anzitutto nell’indotto Eni. Negli scorsi anni venne dichiarato il fallimento. La decisione pronunciata dal giudice Miriam D’Amore riguarda l’imprenditore Giancarlo Barbieri, accusato di omicidio colposo per la morte di un ex operaio della società metalmeccanica. Secondo la procura, come riferito nelle sue conclusioni dal pm Luigi Lo Valvo, ci sarebbe stata una correlazione tra il mesotelioma pleurico che portò al decesso dell’operaio e l’esposizione all’amianto. Per l’accusa, i vertici di Smim, con in testa Barbieri, non attuarono le necessarie misure di prevenzione. La vittima fu alle dipendenze per quasi un trentennio. Il pm ha richiamato ricostruzioni scientifiche volte proprio a riscontrare il nesso tra la patologia e l’amianto. Ha chiesto la condanna ad un anno e sei mesi. L’operaio iniziò la sua attività in Smim fin dal 1973.

I familiari e l’associazione Ona sono parti civili nel giudizio. Il legale Davide Ancona che li rappresenta ha ricordato la presenza di relazioni tecniche e segnalato la consequenzialità tra la patologia e gli effetti dell’amianto presente nell’allora ciclo produttivo di raffineria e non solo. Barbieri, difeso dal legale Flavio Sinatra, in aula riferì invece di condizioni di lavoro in linea con la normativa in materia di sicurezza. Spiegò che Smim fu tra i precursori in un periodo nel quale la disciplina non era ancora così avanzata. Il difensore ha a sua volta richiamato le conclusioni di alcune perizie, sottolineando però che Barbieri non fu alla guida della società in tutti i periodi valutati dagli inquirenti. Inoltre, ha indicato dei precedenti giurisprudenziali che escludono la sussistenza di dati oggettivi per il riscontro del nesso di causalità. Infine, ha parlato di una certa indeterminatezza nel riferimento alla presenza di amianto nei siti nei quali operò il lavoratore.

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