"Erogare acqua non potabile viola obblighi del contratto", nuova decisione della Cassazione

Per i magistrati romani, l'erogazione di acqua non potabile viola gli obblighi contrattuali. Anche questa volta, come già accaduto per la precedente pronuncia, a presentare ricorso sono stati utenti locali

10 gennaio 2026 17:35
"Erogare acqua non potabile viola obblighi del contratto", nuova decisione della Cassazione -
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Gela. Una decisione analoga era stata emessa dai giudici di Cassazione, la scorsa estate. Adesso, arriva una pronuncia bis, che allarga ancora di più le maglie in una vicenda atavica per la città, quella della fornitura di acqua non potabile, pagata comunque a prezzo pieno. Per i magistrati romani, l'erogazione di acqua non potabile viola gli obblighi contrattuali. Anche questa volta, come già accaduto per la precedente pronuncia, a presentare ricorso sono stati utenti locali. Gli eredi di una donna, titolare dell'allaccio idrico, si erano visti respingere le loro richieste sia dal giudice di pace gelese sia dal tribunale. Gli avvocati che li rappresentano, Lucio Greco e Mario Greco, si sono rivolti alla Cassazione, che invece ha esposto una ricostruzione del tutto differente da quella dei precedenti gradi di giudizio. Soprattutto, i magistrati capitolini escludono che l'azione attivata sia prescritta. Per la Cassazione, come sostenuto dai legali degli utenti, la fornitura di acqua non potabile va contro gli obblighi contrattuali e si delinea come ipotesi di “aliud pro alio”. All'utente, di fatto, viene erogato un servizio del tutto difforme da quello previsto nel contratto, che richiama l'erogazione di acqua potabile. Nel caso di specie, l'acqua non conforme sarebbe stata fornita all'utenza dal 2003 e fino al 2010, peraltro con tanto di ordinanza sindacale in vigore. La richiesta, così, era di ottenere un rimborso del cinquanta per cento rispetto agli importi pagati, per una fascia temporale che va dal 2006 al 2020, oltre al risarcimento dei danni. I giudici di Cassazione, accogliendo il ricorso, hanno deciso per l'annullamento con rinvio, ancora una volta al tribunale di Gela che dovrà ritornare sulla vicenda. Sia il sovrambito di Siciliacque sia l'ambito di Caltaqua hanno concluso per respingere l'azione degli utenti. “Si ha consegna di aliud pro alio e non consegna di cosa priva delle qualità essenziali, quando, dedotta ad oggetto del contratto “acqua potabile”, sia invece consegnata “acqua non potabile”, poiché l'acqua non potabile è cosa del tutto diversa (aliud) da quella potabile, essendo la “potabilità” dell'acqua una qualità avente come unico riferimento la compatibilità con l'organismo umano”, scrivono nelle motivazioni i giudici di Cassazione.

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