Doppia “censura” ad insegnante del commerciale “Sturzo”: giudice le annulla entrambe

 
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Gela. Due “censure”, entrambe annullate dal giudice civile del tribunale. Le decisioni favorevoli sono state emesse nei confronti di un insegnante dell’istituto tecnico commerciale “Sturzo”. Ad irrogargliele era stato il dirigente scolastico. Il docente, che ha la cattedra di diritto ed economia, in un primo caso era stato “censurato” per un presunto ritardo nell’ingresso in classe. Secondo il dirigente, in quel frangente avrebbe lasciato senza custodia i suoi alunni. In realtà, come ha dimostrato il legale dell’insegnante, l’avvocato Francesco Cagnes, non ci sarebbe stato nessun ritardo. Nel corso dell’esame di alcuni testimoni, tutti collaboratori scolastici, è emerso che docente e capo dell’istituto avevano avuto uno scambio di vedute al momento dell’ingresso a scuola. Nessun ordine violato da parte dell’insegnante. Inoltre, il giudice civile Valeria Vincenti ha spiegato, in sentenza, che il dirigente non è riuscito a provare la presunta violazione. La decisione favorevole all’insegnante, in questo caso, è ormai definitiva. Ma il giudice ha accolto un altro ricorso presentato dal legale dell’insegnante. E’ stata annullata una seconda censura. Al docente, che svolge la professione di avvocato, veniva contestato un presunto conflitto di interessi, dato che ha assunto la rappresentanza legale di un collega (come parte civile), in un procedimento penale avviato contro lo stesso dirigente scolastico.

Il capo di istituto, per questo motivo, gli ha imposto un’ulteriore censura. Del tutto priva “di rilievo disciplinare”, ha deciso il giudice. L’insegnante non ha violato gli obblighi di “buona fede e correttezza”. E’ emerso che al momento di accettare l’incarico aveva informato il dirigente scolastico, senza ricevere alcuna risposta. Così, il giudice ha accolto il ricorso e annullato la “censura”.

Il dirigente scolastico precisa che “le due censure irrogate all’insegnante non provengono entrambe dallo stesso scrivente dirigente dello “Sturzo”, bensi una è stata irrogata dal dirigente dell’Ambito territoriale di Caltanissetta. La censura dello scrivente era stata irrogata a seguito di contestazione dell’abbandono della classe venendo meno all’obbligo previsto dal Ccnl. Il giudice non ha ritenute valide le motivazioni addotte a supporto della censura e pertanto ha deciso di annullarla. La censura del Provveditore era stata irrogata per avere il docente, che svolge anche la professione di avvocato, assunto la rappresentanza legale di un collega (come parte civile), in un procedimento penale avviato contro lo stesso dirigente scolastico. Il ricorso avverso quest’ultima censura irrogata dal Provveditore è stato indirizzato al dirigente dell’ufficio scolastico provinciale difeso ope legis dall’avvocatura dello Stato”.

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