Gela. Alla sezione di controllo della Corte dei Conti il sindaco Di Stefano aveva scritto subito dopo l’insediamento, a luglio. Le vicende finanziarie del municipio, come ha confermato lo stesso primo cittadino durante la presentazione dei due nuovi assessori, continuano ad avere la priorità. Ai magistrati contabili aveva richiesto un parere incentrato sulla contrattazione integrativa, destinata ai dipendenti dell’ente. Dalla sezione di controllo arriva però un no all’eventuale approfondimento del tema. L’iniziativa del primo cittadino viene indicata come “oggettivamente inammissibile”. L’obiettivo, in un contesto municipale segnato dal dissesto finanziario, era di capire se ci fossero spazi di manovra, in assenza di bilancio, per “l’attuazione degli istituti contrattuali previsti e disciplinati dall’accordo decentrato”. Il punto di partenza, inoltre, era la presenza delle certificazioni rese dal collegio dei revisori sia in fase di costituzione del fondo delle risorse decentrate sia di stipula dei contratti integrativi. Secondo i magistrati contabili, che sul Comune continuano a tenere i fari accesi, pur sussistendo il requisito di “ammissibilità soggettiva” manca invece quello “oggettivo”.
“L’istanza non può contenere fatti gestionali specifici ma ambiti e oggetti di portata generale e, ai fini dell’ammissibilità oggettiva, il parere deve, quindi, essere connotato dalla “generalità” ed “astrattezza” del quesito posto”, scrivono i magistrati. “L’ente non può mirare ad ottenere l’avallo preventivo, o successivo, della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti, quale organo magistratuale. Ciò posto, sulla base dei parametri normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, la richiesta di parere deve ritenersi oggettivamente inammissibile, visto che la questione attiene sì apparentemente all’individuazione della corretta disciplina giuscontabile da applicare in tema di contrattazione integrativa, ma in realtà si riferisce ad un caso concreto e specifico”, si legge nella deliberazione. Infine, secondo la sezione di controllo “in assenza del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento della contrattazione integrativa è impossibile verificare la compatibilità dei suoi costi con i vincoli di bilancio, con conseguente impossibilità della sottoscrizione definitiva del contratto integrativo fino a quando non si completerà l’intero iter e l’ente potrà eventualmente impegnare il fondo e pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità)”.