Gela. Si chiude anche l’ultimo capitolo di una vicenda processuale scaturita dal dissesto e dal successivo crollo di una campata del viadotto “Geremia II”, lungo lo scorrimento veloce 626 Gela-Caltanissetta. La prescrizione è stata dichiarata per l’ingegnere Francesco Lombardo, che fu direttore dei lavori per conto di Anas. Era stato l’unico a subire la condanna al termine del giudizio ordinario, davanti al tribunale di Gela. In primo grado, gli erano stati imposti due anni di reclusione (con pena sospesa). La decisione è stata impugnata dai legali di difesa. I giudici della Corte d’appello di Caltanissetta hanno preso atto delle contestazioni prescritte. I fatti risalgono ad undici anni fa. Al termine del giudizio di primo grado, l’assoluzione era arrivata per l’allora proprietario dell’azienda che si occupò dei lavori. Luca Rizzi fu ritenuto estraneo all’effettiva gestione dei cantieri e delle commesse del gruppo. Secondo le accuse, ci sarebbero stati gravi difetti di realizzazione. Furono almeno due i feriti, che si trovavano a transitare al momento del primo cedimento.
Anas è stata in giudizio come parte civile in tutte le fasi del procedimento. L’avvocato Fabrizio Ferrara, nell’interesse della società, già in primo grado aveva descritto una lunga catena di inefficienze e di scelte mirate al risparmio da parte delle società che si occuparono dei lavori di costruzione. Ha adombrato sospetti proprio sui materiali usati, sostenendo che quanto accaduto non fu di certo una fatalità. L’ingegnere Lombardo, in primo grado, era stato anche condannato al risarcimento dei danni in favore di Anas. La prescrizione però ha fatto venire meno ogni statuizione. Gli inquirenti sono sempre stati convinti che il crollo fu conseguenza di fondazioni precarie e di un presunto inadeguato ammorsamento nelle argille.