Contesa Raffineria-Ato ambiente Cl2: Tar, “su accordo transattivo ricorso inammissibile”

 
0
Una delle aree del sito locale di Eni

Gela. Ritardi nei pagamenti di alcune rate dell’accordo transattivo che era stato stipulato negli scorsi anni tra Raffineria e l’Ato ambiente Cl2 hanno portato i legali della multinazionale a rivolgersi ai giudici del Tar Palermo. Le rate slittate, in base al ricorso avanzato, danno diritto all’azienda ad ottenere l’intera somma dovuta. In totale, dopo che l’ambito aveva già coperto poco più di un milione di euro, per Eni residuano 872 mila euro. I giudici amministrativi però hanno dichiarato inammissibile l’azione della multinazionale. Quella del Tar, infatti, è sede di un eventuale giudizio di ottemperanza, ma solo successivo ad una decisione del giudice ordinario.

“Diventa, in altri termini, necessaria e pregiudiziale ai fini dell’ammissibilità del ricorso la pronuncia di una sentenza di accertamento, di natura costitutiva o dichiarativa, sulla validità e sull’efficacia della transazione che faccia stato tra le parti, non essendo quello dell’ottemperanza il giudice delle vicende su accordi negoziali intervenuti successivamente al giudicato formatosi davanti al plesso ordinario, ma quello preposto ad assicurare che la pubblica amministrazione tenga i comportamenti necessari a dare attuazione alla statuizione contenuta nella sentenza e/o ad altro titolo portato in esecuzione”, si legge nella sentenza. “Ciò significa che parte ricorrente, per poter esercitare l’azione di ottemperanza in relazione al decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto previamente ottenere la caducazione dell’accordo transattivo stipulato innanzi al giudice ordinario (con pronuncia dichiarativa) – riporta ancora la sentenza del Tar – in difetto, e dovendosi limitare questo tribunale a prendere atto dell’esistenza di un titolo che neutralizza allo stato l’efficacia del giudicato da ottemperare, il ricorso va dichiarato inammissibile”.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here