Confisca ad imprenditore, Cassazione conferma: “No riduzione dell’entità”

 
0

Gela. La decisione della Corte di Cassazione risale a marzo. Le motivazioni, adesso, sono state rese pubbliche. I giudici romani non hanno accolto il ricorso presentato dai legali dell’imprenditore Sandro Missuto (condannato in via definitiva per i fatti delle estorsioni all’azienda romana Safab) e dei suoi familiari. La richiesta verteva sulla riduzione dell’entità della confisca di beni e pertinenze aziendali, riconducibili all’imprenditore e alla famiglia, impegnati nel settore edile e degli inerti. Per i difensori, si sarebbe venuta a concretizzare un’evidente sproporzione tra quanto deciso nel giudizio di prevenzione e le indicazioni fornite dai giudici, invece, nel procedimento di merito. In sede dibattimentale, la sproporzione di beni e disponibilità aziendali, con riferimento soprattutto alle società Icam e Igm, fu limitata ad una soglia di duecentomila euro e non di seicentomila euro, come invece accertato dai magistrati nel procedimento di confisca. I giudici romani hanno però concluso spiegando che non ci sono elementi per poter accogliere il ricorso, confermando quanto già deciso dal tribunale di Caltanissetta e dalla Corte d’appello, sempre in sede di prevenzione. Non è stato accolto neanche il motivo proposto per il periodo temporale di collocazione delle condotte dell’imprenditore, attraverso le aziende di riferimento.

“La diversa valutazione in sede penale del quantum di beni suscettibili di confisca era frutto di una valutazione giurisdizionale differenziata che non si poneva né come presupposto della confisca di prevenzione né come elemento condizionante essa forma d’ablazione. Infatti la valutazione operata nel giudizio penale è relativa ad una forma diversa di confisca legittimata dall’art 12 sexies L. 356/1992 che nonostante le similitudini e i nessi di collegamento è, comunque, diversificata da quella di prevenzione, anche sul requisito di sproporzione, in funzione delle valutazioni da compiere. Né risulta determinante il tema della correlazione temporale, anche esaminato dalla Corte di merito, poiché le due forme di confisca, quella allargata e quella di prevenzione, sono distinte e fondate su presupposti non integralmente sovrapponibili, specie per l’ipotesi di derivazione illecita o di reimpiego”, scrivono i giudici di Cassazione nelle motivazioni. I magistrati romani si erano già espressi anche sul ricorso per l’esclusione di due immobili dal complesso dei beni sottoposti a confisca. Le richieste difensive non vennero accolte.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here