Gela. L’hanno aspettato nella sede elettorale di corso Vittorio Emanuele. C’erano praticamente tutti i componenti di “Un’Altra Gela” ad attendere l’avvocato Lucio Greco. Un breve intervento, giusto il tempo di leggere qualche riga buttata su un comunicato poi reso pubblico. “Un’Altra Gela”, la casa madre elettorale del “civico”, sarà alle urne di fine aprile. I giudici del Tar Palermo l’hanno riabilitata, dopo l’esclusione clamorosa sancita dalla commissione elettorale circondariale. Undici pagine che però non smentiscono del tutto l’operato dei funzionari chiamati a valutare liste e firme. L’errore c’è stato. L’allegato 1 bis senza sottoscrizioni e autentiche non può essere “sanato” dal resto della documentazione depositata dai rappresentanti del gruppo pro-Greco. “Non può sancirsi alcuna equipollenza tra i due moduli avuto riguardo al fatto che l’art.17 del D.P.R.S. 20/08/1960 n.3 prevede chiaramente che la firma dei presentatori deve essere “apposta” su un modulo (recante il contrassegno etc…) – si legge nella sentenza – con ciò inequivocabilmente intendendo riferirsi alla necessità della sottoscrizione in calce al modulo da parte dei presentatori delle candidature; tanto che la norma prevede di seguito che “I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, accertata da uno dei soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni all’autenticazione delle sottoscrizioni elettorali”. Dunque ai presentatori la norma affida con tutta evidenza un ruolo dichiarativo e non limitato, come sostiene parte ricorrente, soltanto alla materiale consegna della documentazione nella segreteria del Comune interessato dalle elezioni. Di qui la necessità della sottoscrizione del modulo 1Bis resa nelle forme prescritte, con conseguente infondatezza della censura proposta”.
“Un’Altra Gela” si è salvata solo perché la commissione è stata troppo “severa”. Prima di disporre l’esclusione, avrebbe dovuto concedere un termine ai presentatori per sanare l’errore. “Nel caso in esame non si versa certamente nella seconda ipotesi, ben potendo il modulo 1Bis essere utilmente formalizzato, seppur con ritardo, entro il termine di proroga previsto dalla legge (peraltro parte ricorrente afferma in ricorso, e documenta, che ove fossero stati invitati alla regolarizzazione, i presentatori della lista avrebbero potuto prontamente depositare l’esemplare dell’allegato 1Bis debitamente sottoscritto e autenticato già in data 01.04.2019 e non presentato per errore). Per quanto precede il provvedimento impugnato non resiste alla dedotta censura e la decisione della Commissione elettorale appare erronea allorquando afferma che detta irregolarità sostanziale si configura quale vizio non sanabile in via postuma, poiché per espressa previsione normativa del legislatore regionale i ricorrenti avrebbero dovuto essere ammessi alla sanatoria prevista dalla norma in esame. Conclusivamente il ricorso è fondato e deve essere accolto”. Greco prosegue la corsa, anche con la lista “forte” (quella che mette insieme tanti campioni di voti) e davanti ai suoi si è lasciato andare ad uno sfogo. “C’è sollievo dopo tanta sofferenza, anche perché i tentativi di inquinare il normale dibattito democratico – ha detto – sono stati numerosi e per fortuna tutti falliti. Tutta la vicenda mi è servita a comprendere che la via da percorrere non sarà facile e mi spinge anzi a non sottovalutare nella loro reale dimensione motivi di crisi, ritardi e difficoltà. Rimango fiducioso che, con il contributo di tutti i miei amici e sostenitori, saprò trovare la giusta rotta per fare uscire la città dalla profonda crisi in cui versa”.