Comando polizia locale, "illegittimo" incarico a Cozzo: accolto ricorso Occhipinti

Né il Comune né Cozzo si sono costituiti nel giudizio mentre i giudici amministrativi hanno confermato, nelle motivazioni, la loro competenza a decidere

09 luglio 2026 16:36
Comando polizia locale, "illegittimo" incarico a Cozzo: accolto ricorso Occhipinti  -
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Gela. I giudici del Tar Palermo hanno accolto il ricorso avanzato da Giampiero Occhipinti, già coordinatore responsabile del comando della municipale. Tutti gli atti che hanno condotto ad affidare al comandante Massimo Cozzo il ruolo di vertice del comando della polizia locale di via Ossidiana sono "illegittimi". Come avevamo già riferito, secondo Occhipinti, assistito dal legale Alfredo D'Aparo, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto "applicare il regolamento comunale sugli incarichi di elevata qualificazione anche per il conferimento dell’incarico di comandante del corpo di polizia municipale”. Invece, si è optato per il comando di sei mesi in favore di Cozzo, che arriva da un'esperienza al Parco Nord di Milano. "nella fattispecie nessuno di questi passaggi procedimentali è stato rispettato dall’Amministrazione intimata e, per altro verso, che se la scelta di un Comune di attivare un comando per sopperire alle proprie esigenze di provvista di personale, ricorrendone i presupposti, è certamente conforme alla legge, tuttavia nessuna disposizione consente alla giunta municipale e al sindaco di derogare alle regole che la stessa amministrazione si è data per individuare i soggetti cui effettivamente affidare gli incarichi di elevata qualificazione. La circostanza che l’incarico di comandante della polizia municipale debba essere conferito con determinazione sindacale, stante la dipendenza funzionale di questo ultimo dal sindaco e dall’assessore al ramo (cfr. art. 3, commi 2 e 4 della legge regionale n. 17/1990), non consente affatto agli organi politici di derogare alle modalità di selezione dei soggetti cui affidare tale incarico, né del resto la deroga in questione potrebbe essere considerata una modifica delle citate disposizioni regolamentari". Né il Comune né Cozzo si sono costituiti nel giudizio mentre i giudici amministrativi hanno confermato, nelle motivazioni, la loro competenza a decidere.

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