Gela. L’ordinanza di demolizione, rilasciata due anni fa dagli uffici comunali, è illegittima. I giudici del Tar Palermo hanno dato ragione agli imprenditori, proprietari del chiosco che da tempo è al centro di un braccio di ferro con Palazzo di Città. Ancora oggi è collocato su un tratto del lungomare Federico II di Svevia, che ospita anche l’installazione “Attrazione repulsiva”, donata alla città dall’imprenditore antiracket Nino Miceli. Anche il giudizio amministrativo ha riservato più capovolgimenti di fronte. Sulla sospensiva, infatti, il Tar aveva dato ragione al Comune, per poi essere smentito dal Cga. Ora, ancora il Tar Palermo ha accolto su tutta la linea il ricorso del legale del gruppo Faraci, che ottenne la prima autorizzazione ormai nel 2008. Il chiosco venne ricollocato dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione di quel tratto del lungomare. Secondo i tecnici comunali, però, non avrebbe avuto le necessarie autorizzazioni. Il Tar, invece, ha rivisto tutto. “Parte ricorrente ha documentalmente dimostrato che l’efficacia della concessione demaniale, avente ad oggetto un’area estesa 100 metri quadrati, non meglio individuata, ubicata nel lungomare di Gela, rotonda Cappuccini, allo scopo di installarvi un chiosco per la rivendita di bibite e gelati, è stata prorogata sino al 31 dicembre 2033, come da comunicazione Arta. L’efficacia temporale dell’autorizzazione edilizia avente ad oggetto il chiosco è stata espressamente vincolata all’efficacia della concessione demaniale (“il presente provvedimento…decade automaticamente alla scadenza della concessione demaniale…”). Ne consegue che, alla data in cui è stata ingiunta la demolizione dell’opera, questa era assistita da regolare ed efficace titolo edilizio”, così scrivono i magistrati palermitani.
Inoltre, viene precisato che la collocazione dell’installazione artistica non va in contrasto con la presenza del chiosco, in quella stessa zona. “La circostanza, ampiamente discussa e documentata nell’ambito del giudizio, relativa alla sopravvenuta installazione, nella medesima rotonda Cappuccini, di un’opera d’arte donata al Comune, non osta alla permanenza dell’opera. L’assunzione, da parte del Comune, della determinazione di posizionare la scultura nella medesima area in cui si trova il chiosco, invero, non può valere a privare di efficacia l’autorizzazione edilizia precedentemente rilasciata. Peraltro, ove anche il chiosco risultasse, attualmente, in una posizione leggermente diversa da quella precedente alla modifica dello stato dei luoghi – proprio a causa di tale modifica – neppure potrebbe ritenersi la presenza di una difformità al titolo edilizio, posto che questo risulta privo di una precisa indicazione relativa alla sua collocazione all’interno della particella in questione”, riporta ancora la decisione del Tar. Non c’erano quindi i presupposti per emettere l’ordinanza di demolizione. Per i giudici, “l’ingiunzione di demolizione impugnata, dunque, è illegittima e deve essere annullata”.
Come spesso, troppe volte , accade che il signor Sindaco viene smentito dalla Legge, infatti il Tar Palermo ha dato ragione agli imprenditori ricorrenti alla demolizione ASSURDA del ” CHIOSCO” precedentemente AUTORIZZATO.
Ora , quasi sicuramente verranno chiesti i danni per non aver potuto svolgere la regolare attivita’ per cui era stata autorizzata.
Ora io mi chiedo, e chiedo a Voi è normale che un Sindaco incapace faccia pagare tutto questo alla collettivita’ ??
La stessa cosa, tra qualche tempo si verifichera’ con la vicenda del centro sportivo Santa Lucia, impianto regolarmente ” AUTORIZZATO ” e ingiustamente ” CHIUSO” .