"Cene con un pregiudicato, coinvolto in inchieste di mafia", finanziere trasferito: Tar conferma
E' stato disposto il collocamento in un altro territorio
Gela. E' stato trasferito dal gruppo della guardia di finanza di Gela a uno della provincia di Palermo, perché ritenuto “incompatibile”, a causa di incontri avuti con un pregiudicato locale, coinvolto in inchieste sulle organizzazioni mafiose e già gravato da diversi precedenti. I giudici del Tar Palermo hanno confermato il provvedimento del comando regionale che ha riguardato, negli scorsi mesi, un vice brigadiere gelese, in servizio proprio nel gruppo locale delle fiamme gialle. E' stato disposto il collocamento in un altro territorio. Già l'iniziale sospensiva avanzata dai suoi legali, gli avvocati Gianfranco Fidone e Rosario Giommaresi, non era stata accolta e i giudici palermitani hanno ribadito la fondatezza di quanto deciso dal comando regionale. Gli approfondimenti sulle frequentazioni del vice brigadiere partirono sulla base delle informazioni contenute in un esposto anonimo, inviato alla stessa guardia di finanza e altre forze dell'ordine. Vennero riscontrate foto, sui social, che in almeno due occasioni lo ritraevano insieme al pregiudicato, durante cene, una organizzata nella propria abitazione. Rapporti che per i vertici delle fiamme gialle hanno reso incompatibile il vice brigadiere, al punto da determinare il trasferimento in provincia di Palermo. I legali del militare, nel ricorso, hanno escluso che sapesse dei tanti precedenti penali di quello che venne immortalato insieme a lui, nel corso delle serate. Una ricostruzione che i giudici del Tar hanno considerato infondata, data la conoscenza del territorio maturata dal finanziere, peraltro nato in città. “A fronte di un così consistente numero di rilevanti precedenti di polizia, deve dubitarsi che il ricorrente - che oltre ad essere nato e cresciuto a Gela è in servizio dal 2001 presso il gruppo Gela - non abbia mai avuto modo di venire a conoscenza dei trascorsi, tenuto conto, peraltro, del limitato contesto territoriale in cui il medesimo ha operato; uno dei due incontri conviviali, inoltre, si è tenuto presso l’abitazione del ricorrente, cosicché risulta quantomeno dubbio che questi, come insistentemente è asserito in ricorso, non fosse in alcun modo a conoscenza neppure dell’identità”, si legge nelle motivazioni della sentenza. I magistrati hanno escluso pure l'eventuale sussistenza di una “violazione del principio di proporzionalità”. “Il trasferimento per incompatibilità ambientale prescinde dalla colpevolezza del pubblico dipendente (dovendo escludersi la natura sanzionatoria del medesimo) ed è volto a porre rimedio ad una concreta situazione di incompatibilità inerente il servizio prestato”, aggiungono in sentenza.
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