"Caltaqua eroga acqua non potabile e viola il contratto", Cassazione accoglie ricorso utente
E' un aspetto che da anni si trascina in città, dato che l'acqua erogata dal gestore privato, di fatto non viene usata a fini alimentari ma solo per le esigenze essenziali

Gela. La fornitura di acqua non potabile viola gli oneri contrattuali in carico a Caltaqua legittimando la richiesta dell'utente finale di non pagare o comunque di avere una riduzione consistente del canone e un risarcimento danni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso avanzato da una donna, titolare di un'utenza idrica in città. Inizialmente, sia il giudice di pace sia il tribunale gelese non avevano ritenuto fondate le richieste. I legali dell'utente, gli avvocati Lucio Greco e Mario Greco, si sono rivolti ai magistrati di Cassazione che hanno disposto l'annullamento con rinvio. L'utente aveva sostenuto che per almeno quattro anni, dal 2006 e fino al 2010, la fornitura ottenuta era solo con acqua dichiarata non potabile. Per i legali, una situazione di questo tipo va contro gli obblighi contrattuali, che invece prevedono l'erogazione di acqua potabile. E' un aspetto che da anni si trascina in città, dato che l'acqua erogata dal gestore privato, di fatto non viene usata a fini alimentari ma solo per le esigenze essenziali. La Cassazione ha anche escluso l'eventuale prescrizione. “Va al riguardo ribadito che la fornitura di acqua non potabile, in luogo di quella potabile oggetto del contratto, non costituisce ipotesi di consegna di cosa priva delle qualità essenziali bensì di consegna di aliud pro alio legittimante l'esercizio di un'ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale”, si legge nelle motivazioni rilasciate dai giudici romani. Inoltre, in accoglimento del ricorso avanzato dall'utente, i magistrati sottolineano che “la conclusione del giudice a quo non ha tenuto adeguatamente conto del fatto che ciò che la ricorrente lamentava era la circostanza che l’acqua appartenesse ad un genere differente da quello oggetto del contratto, avendo difetti che le impedivano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie affatto dissimile da quella dedotta in contratto”. Sia Caltaqua sia il sovrambito Siciliacque chiedevano di respingere il ricorso, confermando la decisione del tribunale di Gela, che adesso dovrà ritornare sul caso, a seguito della pronuncia di Cassazione.