Gela. Dieci anni fa, l’autorizzazione fu rilasciata dal Comune per la realizzazione di un capannone, destinato ad attività di lavorazione di prodotti agricoli. L’ispettorato tecnico del settore municipale territorio, però, accertò che in quella struttura veniva svolta tutt’altra attività, legata a lavorazioni di marmo. La concessione era stata rilasciata in un’area a verde agricolo. I giudici del Tar Palermo hanno confermato la legittimità della decadenza dell’autorizzazione e dell’ingiunzione di demolizione, all’epoca notificati al proprietario. Non è stato accolto il ricorso presentato nell’interesse proprio di chi aveva avviato l’attività. Secondo i giudici amministrativi, non c’erano i presupposti per ritenere che in quel capannone si realizzassero lavorazioni di prodotti agricoli.
“Non vale a superare tale circostanza la tesi, genericamente prospettata da parte ricorrente, secondo cui i macchinari che si trovavano all’interno dell’area (dentro e fuori il capannone) sarebbero stati lì per caso e che sarebbero stati ancora in corso – sebbene a distanza di oltre due anni dal rilascio del titolo – i lavori in questione. Va inoltre considerato che i tecnici che hanno effettuato il sopralluogo non hanno trovato elementi da cui desumere una destinazione compatibile con quella agricola, né tali elementi sono stati concretamente forniti in corso di causa dal ricorrente; donde l’infondatezza della relativa censura”, così spiegano i giudici. Anche sull’ordine di demolizione i magistrati amministrativi si sono espressi favorevolmente, indicando che il Comune ha proceduto secondo quanto previsto dalla normativa in materia.