Gela. Il ricorso straordinario al presidente della Regione l’hanno presentato i proprietari di un’area, che con la revisione del Piano regolatore generale, risalente al 2017, è passata da B3.1 a B3.2, con un indice di edificabilità inferiore. In base al ricorso inviato alla presidenza della Regione, la revisione sarebbe da considerare illegittima. Gli uffici della presidenza hanno trasmesso le carte al Consiglio di giustizia amministrativa, che si è espresso. Il ricorso, secondo i giudici amministrativi del Cga, è da respingere. In base alla valutazione dei magistrati palermitani, ci sarebbe già un’inammissibilità dovuta al fatto che proprio il ricorso venne notificato solo al Comune e non invece al dipartimento regionale dell’urbanistica, “quale autorità emanante l’atto impugnato”, scrivono i giudici del Cga. I comproprietari dell’area, rivolgendosi alla presidenza della Regione, hanno chiesto “l’annullabilità-modificabilità” della revisione del Prg.
Richiesta che per il Cga non può essere accolta, proprio per l’assenza della notifica agli uffici regionali competenti sulla materia, che rilasciarono il decreto di approvazione della revisione del Prg. Già nel 2015, alcuni comproprietari avevano avanzato osservazioni, chiedendo l’edificabilità delle loro particelle, “mantenendo la quota parte di verde privato”. I giudici amministrativi hanno concluso per l’inammissibilità, spiegando che non può essere accolta neanche la domanda di sospensione.