Accolto il ricorso del Gela col Casteldaccia, 0-3 e biancazzurri a punteggio pieno

 
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Gela. Accolto il ricorso del Gela Calcio. Il giudice Sportivo ha assegnato la vittoria a tavolino, La formazione biancazzurra sale così a 6 punti in classifica a punteggio pieno.  L’organo di giustizia sportivo ha ritenuto fondato il ricorso del club contro il Casteldaccia, dopo la segnalazione della  posizione irregolare del calciatore Damico Rosario (09/08/2005), già tesserato per la società Licata Calcio e squalificato successivamente alla sua partecipazione alla gara Juniores Under 19 Regionali, Licata Calcio – Trapani 1905 del 25/04/2024, squalifica non ancora scontata. Il ricorso è stato preparato da Antonio Alabiso, che ha anche portato sul tavolo del giudice sentenze favorevoli su casi simili.

“Con proprie controdeduzioni, il Casteldaccia, pur riconoscendo in sostanza la superiore fattispecie, fa rilevare che il Damico potrebbe scontare la squalifica residua, sia pure quale fuori quota, nel Campionato di categoria 2024/2025 ed in subordine chiede di tenere conto dell’errore commesso in buona fede e, se ritenuti responsabili di condotta irregolare non dolosa, irrogare una sanzione esclusivamente diretta ai soggetti societari giuridicamente responsabili, confermando il risultato finale di 0 a 0, finalizzato in gara;

Il ricorso va accolto, disattendendo la richiesta formulata dalla Società Casteldaccia;

Infatti il calciatore Damico Rosario (09/08/2005), già tesserato per la Società Licata Calcio è stato squalificato per tre gare con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 430 del 26/04/2024, in relazione alla gara Juniores Under 19 Regionali, Licata Calcio – Trapani 1905 del 25/04/2024; Tale squalifica risulta non ancora scontata, trattandosi, la suddetta gara, dell’ultima disputata dalla Società Licata Calcio; Peraltro l’art. 21, comma 2, del CGS prevede che “II calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7; questi ultimi prevedono, il comma 6, che “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive” ed il comma 7 “Qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza.”; Peraltro il suddetto calciatore potrebbe essere eventualmente impiegato nel Campionato Juniores Under 19 Regionali solo nella qualità di “fuori quota”, quindi non in via ordinaria, non avendo più l’età “di base” per parteciparvi;

Per quanto sopra; Si delibera:

Di accogliere il ricorso proposto dalla Società Città di Gela, non addebitando alla stessa il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di cui all’art. 48, comma 2, del C.G.S.;

Di infliggere alla Società Casteldaccia la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3;

Di infliggere al calciatore Damico Rosario (09/08/2005), Società Casteldaccia, una ulteriore giornata di squalifica; Di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Casteldaccia, Palmeri Vincenzo, la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 15/10/2024.

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