La sentenza sul caso Bellomo-Gela sarà pronunciata a campionato concluso

 
1

Gela. Slitterà probabilmente a campionato concluso la decisione del tribunale territoriale della Figc sul caso Bellomo-Gela. Come abbiamo ricordato ieri la società biancazzurra rischia una pesante penalizzazione (si parla da un minimo di 4 ad un massimo di 8 punti) per aver violato il Codice di Giustizia sportiva, ovvero per aver schierato in diverse gare il difensore Pietro Bellomo benchè squalificato l’anno precedente per una giornata, peraltro mai scontata.

La Procura federale ha concesso 15 giorni tempo al Gela ed al Mazzarrone di presentare memorie difensive, per cui la decisione sarà pronunciata a maggio, quando la stagione regolare sarà conclusa.

Il Gela proverà a centrare due vittorie consecutive e poi dovrà sperare che il Paternò vinca la Coppa Italia l’11 maggio e nel contempo il Modica perda una delle due ultime gare di campionato. In merito al ricorso si tenterà la strada della buona fede, visto che nè il ragazzo nè dagli atti ufficiali compariva il residuo di squalifica di Bellomo, convocato ma non schierato l’ultima partita con il Mazzarrone. 

1 commento

  1. Onestamente, l’articolo riporta qualche imprecisione in quanto il calciatore Bellomo non ha mai scontato il turno di squalifica in quanto inerito in distinta dal Mazzarrone pur non partecipando alla gara.
    Ecco cosa recita il regolamento:
    6. La sanzione della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 65,
    comma 1, lettera d) e all’art. 67, alla società che:
    a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per
    prendervi parte;
    b) utilizza quali assistenti di parte dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che
    comunque non abbiano titolo;
    c) vìola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF.
    7. La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni
    contenute nelle NOIF, determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara
    nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero
    risultino inseriti nella distinta presentata all’arbitro per le gare di calcio a cinque.
    8. Non si applica la sanzione della perdita della gara, fatte salve le eventuali sanzioni
    disciplinari a carico della società, se l’identità del calciatore, in relazione all’art. 71
    delle NOIF, è accertata in sede di giudizio ancorché i documenti presentati all’arbitro
    per la identificazione prima della gara siano insufficienti.
    9. Per i fatti che comportano la sanzione della perdita della gara, la recidiva comporta
    la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here