Antiracket, Tar conferma l’esclusione dell’associazione locale dall’albo della prefettura

 
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Gela. Nonostante un nuovo corso all’interno dell’associazione antiracket locale, mancano però i presupposti per l’annullamento del provvedimento che ne determinò la cancellazione dall’albo provinciale, tenuto dalla prefettura di Caltanissetta. I giudici del Tar Palermo hanno confermato quanto già deciso in fase di sospensiva, che venne respinta. L’associazione antiracket, adesso presieduta da Salvino Legname, rimane fuori dall’albo ufficiale della prefettura. Il ricorso è stato respinto. Tutto iniziò due anni fa, con l’inchiesta che toccò il presidente storico, Renzo Caponetti. Fu accusato di una presunta truffa sui fondi destinati alle vittime di usura ed estorsione. E’ attualmente davanti al gup del tribunale, insieme alla moglie. Da allora, ci sono stati tentativi di riorganizzare la struttura di una delle associazioni antiracket più longeve in Sicilia, tra le prime ad essere stata costituita per opporsi alle imposizioni dettate dai clan. Con l’inchiesta, Caponetti si dimise. La guida passò per un breve periodo all’imprenditore Domenico Lorefice e poi venne eletto Alfonso Peritore. Proprio in quest’ultima fase, ci fu la decisione prefettizia di cancellare definitivamente l’associazione antiracket. Una conclusione arrivata a seguito anche di note del commissariato di polizia, dell’allora presidente Peritore e di una valutazione condotta dal coordinamento provinciale, al quale prendono parte le forze dell’ordine. Venne confermato, secondo questa disamina, “un quadro di sostanziale conflittualità interna che ha di fatto indotto la prefettura ad emettere l’atto qui gravato nel quale si evidenzia che l’associazione in parola non offrisse sufficienti garanzie di democraticità, dimostrando palesi difficoltà nella gestione degli organi associativi, determinando altresì una sostanziale impossibilità di perseguire il proprio scopo sociale, ovvero prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsiva in ordine a cui, peraltro, gli stessi vertici delle forze dell’ordine avevano rimarcato l’assenza di risultati negli ultimi quattro anni”, si legge nella sentenza del Tar. La sospensione dall’albo era stata decisa quasi all’indomani dell’inchiesta Caponetti che portò al sequestro di somme, poi revocato in fase di riesame, con pronuncia ribadita in Cassazione. Successivamente, durante la presidenza Peritore, ci fu un ripristino dell’iscrizione all’albo provinciale, definitivamente venuta meno ad inizio dello scorso anno, sulla base del contenuto di note e accertamenti condotti. Tra i vari aspetti sollevati, fin dall’inizio, la tendenza del presidente storico Caponetti a mantenere un certo controllo, seppur indiretto, sugli equilibri interni dell’associazione, che venne dichiarata decaduta dalla federazione nazionale. L’attuale vertice dell’antiracket locale, Salvino Legname, ha più volte sostenuto che le attività a supporto di chi subisce le vessazioni criminali non si sono mai fermate. Lo stesso Legname, insieme ad altri soci, chiese e ottenne un incontro in prefettura per cercare di chiarire ogni aspetto e delineare la volontà di procedere lungo il solco della legalità praticata.

Tra le motivazioni che inducono il Tar a confermare l’esclusione, il fatto che “la prefettura aggiunge come l’associazione, a fronte di un passato ricco di azioni a favore di imprenditori sottoposti al racket e di costituzioni di parte civile in numerosi processi, non aveva più dato alcun contributo in termini di collaborazione con le forze dell’ordine e di accompagnamento alla denuncia delle vittime dell’estorsione e dell’usura, essendosi limitata a promuovere negli ultimi anni solo qualche convegno, e tralasciando quasi del tutto la concreta attività sul campo e cioè l’accompagnamento alla denuncia, l’assistenza ai soggetti danneggiati e la costituzione di parte civile in nuovi procedimenti penali. Sul punto, deve condividersi la Difesa dell’Amministrazione che ha puntualizzato come lo scopo primario delle Associazioni antiracket, secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 2 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dovrebbe essere quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsiva, con ribadito anche dal D.M. 24 ottobre 2007 sopra richiamato. Ora, proprio i vertici delle forze dell’ordine hanno rimarcato in sede di istruttoria l’assenza di risultati negli ultimi quattro anni da parte dell’Associazione sia nella collaborazione continuativa con le forze dell’ordine, ferme le specifiche competenze di queste ultime (art. 3, comma 2, lett. a) del D.M. citato), sia nella costituzione di parte civile in procedimenti riguardanti propri assistiti (art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. citato) tutti risalenti nel tempo, sia nell’attivi”, viene riportato. Nella struttura interna, inoltre, secondo i giudici amministrativi “emerge senza ombra di dubbio che l’associazione non ha offerto sufficienti garanzie di democraticità, peraltro costantemente a rischio di ingerenze dell’ex presidente, nonché di avere difficoltà nella gestione degli organi associativi in quanto dilaniata, come risulta anche dal testo delle “chat” depositate in giudizio, da lotte intestine capaci di pregiudicare il perseguimento del principale scopo sociale”.

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