Gela. Il caso Gela preso come punto di riferimento anche per la risoluzione di un contrasto sorto tra il gestore privato Consac e il comune di Vallo della Lucania. Le utenze dei morosi tagliate. In sostanza, i giudici del tar campano hanno escluso che il sindaco della cittadina in provincia di Salerno potesse imporre all’azienda, titolare del servizio idrico integrato, di riallacciare l’utenza di una famiglia morosa. L’ordinanza emessa dal sindaco sarebbe stata illegittima. Così, i magistrati hanno richiamato il precedente Gela. Negli scorsi mesi, decisioni analoghe hanno ribadito l’illegittimità delle ordinanze firmate dal sindaco Angelo Fasulo che imponevano all’azienda Caltaqua di non staccare le utenze di famiglie morose perché indigenti.
Il caso Gela. “In realtà risulta abbastanza chiaramente dagli atti di causa – scrissero i giudici del tar Palermo ripresi da quelli campani – che lo scopo che ha mosso l’esercizio disfunzionale dei poteri d’urgenza è preordinato non già a prevenire situazioni igienico-sanitarie o di ordine pubblico – rispetto alle quali nessun richiamo l’ordinanza contiene, ad esempio, ad atti istruttori dell’azienda sanitaria competente per territorio ovvero delle forze dell’ordine – quanto, più semplicemente, quello, evidente espressione di sviamento, che vede il Comune, estraneo al rapporto contrattuale gestore – utente, impedire al gestore medesimo di azionare i rimedi di legge tesi ad interrompere la somministrazione di acqua nei confronti di utenti non in regola col pagamento della prevista tariffa, quantunque l’inadempimento di parte sia imputabile a dichiarate ragioni di ordine sociale la cui valutazione esula dall’odierna trattazione”. Il sindaco, quindi, non avrebbe alcuna legittimazione ad intervenire nel rapporto tra gli utenti e l’azienda privata che gestisce il servizio idrico integrato, in città così come in Campania. Il caso Gela, insomma, è diventato un precedente giurisprudenziale.