Gela. La società del suo datore di lavoro era fallita e non poteva più estinguere il suo debito nei confronti di una società assicuratrice. Il tribunale ha però respinto il ricorso dell’assicurazione, che aveva avviato un decreto ingiuntivo nei confronti di un lavoratore dell’indotto del petrolchimico.
Per i giudici infatti, la compagnia assicuratrice non poteva pretendere interessi ritenuti assimilabili agli usurai, ma solo il conto capitale. Da qui la sentenza della sezione civile del tribunale.
F.R. lavorava alle dipendenze di una società che operava all’interno dell’indotto dello stabilimento petrolchimico, per cui, nelle more del rapporto di lavoro, decideva di contrarre un prestito personale mediante formula della cessione del quinto dello stipendio e contestuale sottoscrizione di polizza assicurativa a garanzia, appunto, del debito contratto. Dopo il fallimento della società non potendo più pagare, l’assicurazione si è rivalsa sul lavoratore.
L’avvocato Giuseppe Smecca, difensore di quest’ultimo, si era opposto lamentando la natura usuraia dell’interesse applicato al finanziamento. Il tribunale ha annullato il decreto ingiuntivo. A conti fatti il dipendente ha risparmiato circa 8000 euro.