Gela. Un esproprio mai seguito dal pagamento delle indennità previste (uno dei tanti vuoti amministrativi di un municipio soffocato dai debiti fuori bilancio) che mette di nuovo con le spalle al muro l’ente. I giudici del tribunale amministrativo di Palermo hanno accolto il ricorso di ottemperanza presentato dai legali dell’imprenditore Fabrizio Russello, proprietario delle aree espropriate per il primo ampliamento del cimitero Farello. L’ente deve mettersi in regola, pagando anche a titolo di risarcimento danni. Un anno fa, anche in commissione bilancio, si valutò il da farsi davanti ad una massa debitoria da circa quattordici milioni di euro, dovuti proprio per questa vicenda. Ad oggi, però, non si è provveduto. Il Comune si è costituito in giudizio sostenendo che il mancato adempimento del debito fuori bilancio sia stato causato “dal parere negativo reso, sulla proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 01/PAT del 13.03.2018, dal Collegio dei revisori che ha fatto proprio l’orientamento espresso dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 189 del 30 ottobre 2014, secondo cui durante la gestione provvisoria di bilancio non sarebbe consentito il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio”. Non ci sarebbero stati quindi gli estremi amministrativi per adempiere. Una linea non accolta dai giudici palermitani.
Nella sentenza si legge infatti che “non può essere condivisa la tesi difensiva formulata dal Comune resistente, al fine di contestare la mancata esecuzione del giudicato, fondata sulla citata deliberazione della Corte dei Conti n. 189 del 30 ottobre 2014, poiché questa è stata superata dalla successiva n. 18 del 13 gennaio 2016. I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 18/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 gennaio 2017, invero, hanno evidenziato che l’articolo 163 del Tuel, come modificato dal d.lgs. 126/2014, consente la possibilità di disporre pagamenti per “le obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi” durante la gestione provvisoria”. Con la decisione i magistrati amministrativi smentiscono non solo le tesi dei legali del Comune ma anche quelle del Collegio dei revisori dei conti. Le aree, ormai definitivamente modificate, non possono più essere restituite al proprietario, che per questo motivo ha diritto “all’acquisizione sanante e al risarcimento del danno”.