Gela. La deliberazione della Corte dei Conti, ieri trasmessa a Palazzo di Città, è stata dettagliatamente analizzata dal commercialista Vincenzo Cirignotta, che ricopre anche incarichi di revisiore dei conti in enti pubblici. Riportiamo la sua disamina completa. “La deliberazione della Corte dei Conti non fa altro che riaffermare concetti già esposti nelle precedenti pronunzie, in merito al fatto che il Comune di Gela versa oramai, fin dal lontano 2020, in una conclamata situazione di squilibro finanziario strutturale. In stretta osservanza ai rilievi dell’organo di controllo regionale, è necessario intervenire con tempestività per correggere gli squilibri finanziari”, dice. “Vorrei riportare alcuni dei passaggi più significativi della pronuncia”, aggiunge.
“La Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l’Amministrazione comunale sulle criticità evidenziate con lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, di esclusiva competenza dell’Ente destinatario. La Sezione, pertanto, accerta la sussistenza di una grave situazione economico-finanziaria, con un rilevantissimo disavanzo sottostimato. Infatti, il Comune di Gela presenta un disavanzo notevolmente maggiore rispetto a quello emerso in sede di rendiconto 2020, a causa della rilevante sottostima del FCDE e del Fondo contenzioso, nonché della necessità di costituire un “fondo oneri DFB” al fine di sterilizzare i rischi sugli equilibri di bilancio derivanti dall’ingente mole di DFB ancora da riconoscere e finanziare. L’Ente è tenuto, di conseguenza, a rimuovere le irregolarità e illegittimità accertate e a procedere nella direzione di una rigida e severa politica economica di emersione e successivo rientro dal disavanzo, al fine di porre rimedio alla tendenza negativa, che sta già sfociando in una irrimediabile situazione di squilibrio. In considerazione dei gravi elementi di criticità emersi e della presenza di un rilevante disavanzo sommerso, questa Corte accerta che l’Ente, nelle more dell’adozione delle misure correttive ex art. 148-bis TUEL scaturenti dalla presente deliberazione, sia da considerare assoggettato alle limitazioni previste dall’art. 188, comma 1 quater, del T.U.E.L., consistenti nel divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge, precisando che la disposizione fa salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. Si rammenta che l’applicazione del predetto divieto sussiste fino a quando permane l’onere di copertura del disavanzo effettivo accertato o da quello derivante dai debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare, condizioni che il Comune è tenuto a verificare e sui cui l’organo di revisione deve attentamente vigilare”.
Difatti la Corte dei Conti ha disposto il blocco della spesa dell’ente per servizi non espressamente previsti dalla legge, blocco che non è temporaneo, ma permane fino a quando il disavanzo effettivo non sarà coperto. Parliamo di un disavanzo (palese ed occulto), che secondo i rilievi della Corte dei Conti si attesterebbe intorno a 100 milioni di euro. In questi casi l’art. 148 bis del TUEL prevede l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, cosiddette misure correttive, di esclusiva competenza del consiglio comunale. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento.
Ancora la Corte dei Conti “spetta all’Ente, nell’esercizio dell’autonomia di cui gode e nell’ambito della riserva di amministrazione espressione del principio della separazione dei poteri, la valutazione sulla misura più adeguata da attuare per porre rimedio alle gravi irregolarità contabili e soprattutto per ripristinare gli equilibri di bilancio, già compromessi a causa della inattendibilità del risultato di amministrazione dell’esercizio 2020, tenendo conto dei seguenti principi:
le misure devono essere proporzionate alle criticità accertate dalla Sezione di controllo e devono possedere i requisiti dell’immediatezza e della concretezza. Gli interventi correttivi, pertanto, possono variare dalla sospensione di una spesa corrente non obbligatoria, alla riduzione di uno specifico servizio pubblico, all’aumento di una determinata tariffa, sino all’adozione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Con la raccomandazione, che la mera manifestazione della volontà di adottare tali misure non può ritenersi da sola uno strumento correttivo sufficiente a porre rimedio, perché priva delle misure correttive concrete, in quanto <<ove si considerasse strumento correttivo una semplice manifestazione di volontà, senza l’adozione di alcun reale intervento correttivo, non si impedirebbe il peggioramento della situazione finanziaria, che, proprio perché strutturale, deriva dalla gestione ordinaria, e si consentirebbe di rinviare nel tempo la soluzione dei problemi finanziari più gravi, che possono portare al dissesto>>;
qualora emerga, dalla ricostruzione dello stato economico-finanziario dell’Ente, l’impossibilità di ripianare “validamente” lo squilibrio evidenziatosi con le modalità di cui agli articoli 193 e 194 del TUEL ed entro il fisiologico arco temporale del bilancio di previsione (art. 162 Tuel), con una manovra correttiva (“piano di rientro”) di durata triennale ed in ogni caso non oltre la durata della consiliatura (art. 188 comma 1 Tuel), gli organi decisionali si trovano di fronte alla scelta necessitata tra l’adozione di un Piano di riequilibrio pluriennale o la dichiarazione dello stato di dissesto. Questa ipotesi, secondo il mio parere non è percorribile, in quanto l’eventuale ripianamento dello squilibrio dovrebbe avvenire entro la primavera del 2024, lasso temporale insufficiente considerato il notevole disavanzo di bilancio;
il ricorso alla dichiarazione di dissesto può rappresentare un esito obbligato qualora l’Ente verifichi l’impossibilità di ripristinare una situazione di normalità nella gestione ordinaria, la cui mancata attivazione può generare responsabilità amministrativa e/o sanzionatoria, come chiarito dalla Corte costituzionale, per la quale <<di fronte all’impossibilità di risanare strutturalmente l’ente in disavanzo, la procedura del predissesto non può essere procrastinata in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose ‘eredità’ >>, alla luce anche della segnalazione dell’organo di revisione.
L’ente, in sede di rendiconto 2021, dovrà fare emergere la effettiva situazione economico-finanziaria, come accertata (fino al 2020) dalla Corte dei Conti”.
Alla luce dei rilievi della Corte dei Conti, l’unica via percorribile per evitare il dissesto, è quella del Piano di Riequilibrio Pluriennale, strumento che permette di dilazionare nel tempo il corposo disavanzo, e che necessariamente comporterà limitazioni e sacrifici per la nostra comunità, in termine di riduzione di servizi ed aumento dei tributi comunali. Considerato che la Corte dei Conti, nelle more dell’adozione delle misure correttive tese al ripristino dell’equilibrio di bilancio e all’emersione e recupero del disavanzo, ha assoggettato il Comune di Gela alle limitazioni previste dall’art. 188, comma 1 quater, del T.U.E.L. (blocco della spesa), consistenti nel divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge e fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi, compito dell’apparato burocratico, amministrativo, di controllo e politico dell’Ente, è quello di predisporre con immediatezza gli atti diretti a ripristinare gli equilibri di bilancio.
In questi casi il tempo è prezioso e il non decidere può fare più danni del decidere.
Royalties: la Corte dei Conti in merito all’utilizzo delle royalties ha definito fondamentalmente tre aspetti:
- Le royalties sono state utilizzare negli anni passati anche per la copertura di tipologie di spesa non indicate dalla norma regionale vigente;
- Il recentissimo intervento del legislatore regionale in tema di limiti di utilizzo delle royalties (articolo 31 legge regionale 22 febbraio 2023 n. 2), va inteso nel senso di consentire dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale 2023/2025 e fino al 31.12. 2023 (quindi, in sostanza, solo per il 2023), un utilizzo più ampio di tali somme;
- La possibilità di utilizzare le royalties per la copertura di debiti fuori bilancio, qualora la fonte dell’obbligazione che ha originato il debito fuori bilancio rientri nel perimetro delimitato dalla norma che prevede la destinazione delle royalties.