Gela. Le tariffe idriche definite per il periodo 2018-2019 sono regolari e a Caltaqua non spetta il recupero di presunti costi aggiuntivi che avrebbe sostenuto. I giudici del Tar Palermo hanno respinto il ricorso presentato dai legali dell’azienda, che gestisce il servizio idrico anche in città. Era stata impugnata la delibera dell’Ato Cl6 del giugno di due anni fa che fissava le tariffe del servizio, ritenute non conformi dai manager del gruppo. I legali che li assistono hanno presentato diversi motivi, sostenendo che le tariffe non avrebbero preso in considerazione quote ulteriori dovute all’azienda, che negli ultimi mesi è finita nuovamente al centro delle polemiche, anche in relazione all’esito dei lavori della commissione tecnica e all’eventuale scioglimento anticipato del contratto. I giudici palermitani hanno ritenuto il ricorso non fondato, respingendolo. Secondo quanto indicato nella sentenza, la delibera dell’Ato ha definito in maniera corretta i coefficienti per il calcolo della tariffa, rifacendosi a quanto indicato dall’Autorità di regolamentazione. Non è stata riconosciuta alcuna situazione di emergenza che avrebbe indotto Caltaqua all’acquisto di ulteriori quantitativi d’acqua all’ingrosso per fronteggiare eventi eccezionali, nel periodo compreso tra 2016 e 2017. Secondo i manager, inoltre, l’Ato non avrebbe valutato le quote di un conguaglio da oltre 4 milioni di euro, che spetterebbero al gruppo.
“Ciò precisato, deve rilevarsi che la ricorrente non muove specifiche censure alla rimodulazione dell’importo dei conguagli, e non contesta la ratio della posticipazione finanziaria degli stessi – si legge nella sentenza – disposta al fine di evitare un’eccessiva crescita delle tariffe rispetto al 2017; né ha contestato quanto chiarito dal Consorzio in ordine alla prevista redistribuzione entro l’anno 2021. Se, quindi, si muove dalla (condivisibile) premessa per cui il servizio idrico integrato è un servizio “regolato”, deve allora rilevarsi che grava sull’autorità di gestione il potere-dovere di intervenire anche sul livello tariffario”. Neanche le vicende della rete idrica di Gela sono state ritenute sufficienti per ritenere che l’Ato abbia ridefinito il piano degli investimenti, senza concertarlo. “Conseguentemente, il Consorzio prudenzialmente, nella pianificazione 2018-2019, non ha considerato tali risorse aggiuntive”, si legge ancora. La nomina di un commissario unico, decisa a livello governativo, a seguito dei mancati interventi su depurazione, fognature e collettamento, è stata indicata dai giudici come fattore che il ricorso dell’azienda non ha preso in considerazione, ma che in realtà muterebbe il contesto generale, anche rispetto al rapporto con l’Ato. Il ricorso è stato respinto per intero, comprese le richieste sugli eventuali costi aggiuntivi che il gestore avrebbe sostenuto prendendo in carico il depuratore di Butera.