Tar conferma linea Regione, “impianti ciclo rifiuti devono essere gestiti da Srr”

 
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Gela. Gli impianti locali del ciclo rifiuti sono ormai al centro di una diatriba, soprattutto amministrativa, ma che per molti aspetti coinvolge anche la politica. L’ha dimostrato il caso del nuovo impianto di trattamento meccanico biologico, assegnato ad una società in house, anche se provvisoriamente sarà Ato ad occuparsene. La gestione dell’Ato Cl2 in liquidazione è al centro di valutazioni e la stessa politica non ha fatto nulla per evitare di entrare nel dibattito. La Regione, però, sembra decisa ad imporre un criterio chiaro. Secondo l’assessore regionale Alberto Pierobon, la gestione di tutti gli impianti, compresa la discarica Timpazzo, va trasferita alla Srr4. Indicazioni che trovano riscontro nell’ordinanza emessa dai giudici del Tar Palermo, ai quali si era rivolto il legale dell’Ato, su mandato ricevuto dal commissario dell’ente Giuseppe Panebianco. Dopo aver valutato il contenuto di note che arrivavano sia dall’Assessorato regionale energia sia dalla Srr4, è stata decisa l’azione. Prevedono il trasferimento, in comodato, di beni e impianti, compresa la discarica di contrada Timpazzo, direttamente alla Srr (che in teoria avrebbe già dovuto prendere il posto degli Ato in liquidazione) e agli enti locali che li hanno concessi. Un tira e molla che va avanti ormai da tempo, ma che secondo i vertici dell’Ato non avrebbe un effettivo fondamento normativo né ci sarebbero le condizioni tecniche per attuare il trasferimento. Per questa ragione, è stato dato mandato all’avvocato Stefano Polizotto. Nell’ordinanza, però, i giudici amministrativi confermano gli effetti dei provvedimenti regionali e hanno respinto l’istanza cautelare.

“Che allo stato le gestioni liquidatorie non hanno il potere di gestire i beni finalizzati allo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, di cui non sono, comunque, proprietarie – si legge nell’ordinanza – rilevato che la ricorrente si è limitata ad affermazioni apodittiche circa la titolarità del pieno diritto di proprietà della stessa sui beni in questione, di cui ha assunto la natura indisponibile nel senso che gli stessi sarebbero ormai finalizzati, primariamente, al soddisfacimento delle pretese dei propri creditori; Rilevato che lo scopo perseguito dai provvedimenti impugnati è quello (auspicabile nel pubblico interesse) di passare dalla gestione emergenziale a quella ordinaria; Ritenuto che il richiamo alle norme ordinarie in materia di società è improprio al pari di quello alla sentenza di questa Sezione n. 252 del 2018; Rilevato, in particolare, che tale decisione aveva ad oggetto le ordinanze del Presidente della Regione di proroga gli effetti della gestione emergenziale dei rifiuti, che sono state ritenute illegittime sotto il profilo del difetto dei presupposti per l’adozione di provvedimenti emergenziali (in sostanza, si è censurata la “ordinaria reiterazione delle ordinanze” contingibili ed urgenti ex art. 191 D.Lgs. 152/2006); Ritenuto, per tutte le ragioni esposte, di rigettare l’istanza cautelare”. “L’assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità ha invitato “i liquidatori di società e consorzi d’ambito, senza ulteriore ritardo, a provvedere a trasferire detti beni funzionalmente vincolati al servizio pubblico essenziale e attualmente al medesimo destinati, alle Srr, nonché a provvedere alla voltura dei correlati provvedimenti autorizzatori” – si legge ancora – non tenendo conto di “eventuali problematiche di natura civilistica in ordine alla garanzia patrimoniale, peraltro relativa a beni indisponibili”. Oltre alla discarica e al relativo Tmb, Ato gestisce l’impianto di compostaggio di contrada Brucazzi, che a sua volta necessiterebbe di un rafforzamento, almeno sul piano della portata. L’ente sembra intenzionato ad impugnare il verdetto.

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