Gela. Il 20 settembre 2013, con l’entrata in vigore del decreto del fare, la mediazione civile e commerciale è tornata obbligatoria con alcune novità rispetto a prima.
E’ condizione di procedibilità per controversie riguardanti condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Lo scopo della norma è quella di consentire alla parte convocata di presentarsi al primo incontro senza dover sopportare costi onerosi ed evitare la sanzione prevista (condanna al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato per la parte convocata che non aderisce senza giustificato motivo). Se invece le parti sono d’accordo nel proseguire la mediazione, questa si svolge secondo la precedente procedura, con la possibilità di concludersi con accordo o mancato accordo, anche successivo a proposta.
Altra importante modifica è l’assistenza tecnica obbligatoria dell’Avvocato e l’immediata esecutività dell’accordo sottoscritto dalle parti, dagli stessi avvocati e dal mediatore. Tale atto costituisce pertanto titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Le procedure di mediazione hanno durata massima di tre mesi, costi irrisori rispetto a quelli legali (peraltro detraibili) e permettono, grazie anche alla esperienza del mediatore, di comporre controversie che sembrerebbero irrisolvibili, con soddisfazione di tutte le parti intervenute.
Gli accordi di mediazione che comportano il trasferimento di beni immobili, previa semplice autentica di un pubblico ufficiale, possono direttamente essere trascritti alla conservatoria dei registri immobiliari, peraltro con notevoli benefici fiscali (esenzione fino a € 50.000 dell’imposta di bollo e della tassa di registro).
Ciascun Organismo di Mediazione è monitorato con cadenza mensile dal Ministero di Giustizia: nella metà dei casi la mediazione civile porta effettivamente alla composizione della lite.
In una nota l’Ordine degli avvocati ha sottolineato che chi deve avviare un contenzioso civile deve sapere che, per legge, deve essere assistito da un avvocato, anche nella fase della mediazione: il cittadino in ogni fase procedimentale o sub procedimentale ha la sua garanzia nel difensore e non in altri soggetti, ivi compreso un mediatore, che non sono deputati alla difesa dei loro diritti.
Il procedimento di mediazione, se è vero che può concludersi con un accordo, è solo un presupposto per poter promuovere l’azione giudiziaria vera e propria e solo per le materie per le quali essa è prevista come obbligatoria”.