Gela. Una contesa che in passato si è intrecciata con i controlli contro l’abusivismo edilizio in città. A distanza di otto anni, i giudici del Tar Palermo hanno dato ragione al gruppo Acque di Caltanissetta spa, che gestisce il servizio idrico integrato a livello locale. Non dovrà pagare maxi sanzioni, fino a 100 mila euro ad azienda, per non aver indicato ai tecnici del Comune l’elenco dei nuovi allacci e dei contratti stipulati. Dati che i tecnici del Comune normalmente incrociano, di modo da valutare se l’allaccio venga effettuato in immobili che siano stati regolarmente edificati, con tutte le necessarie autorizzazioni. Per il Comune, l’azienda non avrebbe fornito l’elenco degli allacci e delle nuove forniture per il periodo 2009-2010. Dagli accertamenti condotti dai giudici del Tar palermitano è però emerso che gli atti vennero trasmessi. “I dati in questione sono stati acquisiti dal Comune meno di un mese dopo che il Comune stesso si è attivato con la società ricorrente mediante l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio – si legge nella sentenza – se si fosse attivato mediante la – dovuta – emanazione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, il risultato voluto dalla norma sarebbe stato raggiunto altrettanto rapidamente: o comunque si sarebbero acquisite le ragioni del mancato invio dei dati”. Dietro alle presunte violazioni da parte di Caltaqua, secondo i giudici, ci sarebbe stata in realtà una comunicazione tra azienda e Comune, poco efficiente. “Il Comune ha errato nel non notiziare la società interessata dell’avvio del procedimento sanzionatorio a suo carico: e nel far questo ha abdicato alla funzione della disposizione utilizzata (l’art. 48, comma 3-ter, cit.), che non è preordinata agli interessi della finanza comunale – si legge ancora – ma a quelli connessi all’efficace vigilanza sull’attività edilizia. L’argomento difensivo comunale secondo cui l’obbligo presidiato da sanzione rende irrilevante la mancata previsione di un termine è, nel caso di specie, indebolito proprio dal vizio procedimentale che connota la condotta comunale: giacché l’astratta e teorica legittimità della pretesa a sanzionare un comportamento pur in assenza dell’indicazione del termine violato, mal si concilia con il concreto esercizio “a sorpresa” del potere sanzionatorio”.
E’ stata messa in dubbio l’esistenza di un termine vincolante per la comunicazione dei dati. Tutti fattori che hanno spinto i giudici amministrativi ad accogliere il ricorso dell’azienda, nonostante in precedenza fosse stata respinta la richiesta di sospensiva degli effetti del provvedimento sanzionatorio.