Civiche a rischio inammissibilità? Sottoscritte senza nominativi candidati: i precedenti del Consiglio di Stato

 
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Il Tar decide sul ricorso

Gela. Il dubbio sta iniziando a bussare alla porta anche dei più navigati. La smania elettorale delle liste civiche che in questa tornata ha contagiato un po’ tutti, per necessità oppure per strategia politica, potrebbe riservare un finale decisamente inatteso. Praticamente tutte hanno superato lo scoglio delle quattrocento sottoscrizioni (necessarie quando non si ha rappresentanza nelle assemblee parlamentari), ma c’è chi ritiene che possano andare incontro all’inammissibilità. Significherebbe tagliare di netto almeno cinque liste, ben distribuite nelle coalizioni a supporto del “civico” Lucio Greco e del leghista Giuseppe Spata. Sono state sottoscritte in municipio, infatti, senza riportare tutti i nominativi e i dati dei ventiquattro candidati. Sarebbero state firmate quasi in bianco. Le uniche che si salverebbero, a conti fatti, sono quelle che sostengono l’imprenditore Maurizio Melfa e Una Buona Idea, fatte firmare comprensive di tutti i nominativi (nel caso dell’imprenditore pare siano stati alcuni sostenitori della sua candidatura a pretendere che in fase di sottoscrizione si procedesse con liste già complete). I dubbi che in queste ore iniziano a montare sono alimentati da diverse pronunce del Consiglio di Stato, che non sembrano lasciare molte soluzioni interpretative. “L’art. 28, terzo comma, del D.P.R. n. 570 del 1960 precisa che la firma dei sottoscrittori deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi – hanno stabilito i giudici del Consiglio di Stato con una decisione risalente al 2006 – La data e il luogo di nascita sono quindi un elemento essenziale del modulo al pari della raffigurazione del simbolo e non una semplice formalità, nell’ambito delle “forme sostanziali” già esaminate dal collegio (nella decisione 3 marzo 2005, n. 835), per gli atti di particolare delicatezza ed importanza nella vita della collettività quali sono la presentazione delle liste elettorali, nelle quali elemento essenziale della consapevolezza dei sottoscrittori è soprattutto la persona dei soggetti candidati alla carica di sindaco e di consigliere, senza possibilità di errori dovuti ad omonimia, che possono essere impediti soltanto se le generalità dei candidati siano completamente riportate e comprendano cioè anche i dati anagrafici. È, pertanto, inammissibile la lista per la quale sono indicati solo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale ma non le loro generalità”.

E’ solo una delle tante pronunce dei giudici amministrativi, che in più occasioni hanno indicato come elemento essenziale la presenza dei nominativi di tutti i candidati nelle liste da sottoscrivere. In questo modo, si tutela la volontà dell’elettore che sottoscrive una lista e, almeno sulla carta, lo fa perché convinto dai candidati inseriti. Addirittura, proprio i giudici del Consiglio di Stato hanno bocciato casi in cui al nominativo del candidato non corrispondevano i dati anagrafici. “La volontà dei sottoscrittori di una lista si riferisce alla presentazione dell’intera lista con i candidati ivi identificati. […] – si legge in un’altra decisione del 2006 – Pertanto, tranne l’ipotesi di errore materiale chiaramente individuabile, se alcuni candidati risultano diversi negli elementi di identificazione (ossia, data di nascita, giorno, mese ed anno) ed anche nel cognome, rispetto a quelli indicati nei modelli sottoscritti dai presentatori, la volontà di questi ultimi non appare chiaramente orientata nel senso di voler presentare un candidato con quei diversi dati anagrafici, né è possibile provare che gli stessi, in tal caso, avrebbero sottoscritto la lista”. Probabilmente, gli stessi navigati di cui sopra troveranno l’escamotage giusto per sanare tutto, ma l’affannosa rincorsa a candidati e simboli di comodo potrebbe fargli pagare dazio.

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