Gela. La lunga querelle sui servizi al porto isola Eni segna un altro capitolo. I giudici del Tar di Palermo, per l’ennesima volta, hanno accolto una nuova richiesta formalizzata dai legali della società Archimede, che da decenni ormai si occupa delle attività antincendio. Sono stati sospesi gli effetti dell’iscrizione e delle autorizzazioni rilasciate alla società Vigilanza 2. Dopo quanto accaduto con lo stop imposto a Vigilanza Soccorso antincendio, che era stata autorizzata a svolgere servizi al porto isola, i giudici del Tar Palermo hanno accertato nuove anomalie pure rispetto all’ingresso di Vigilanza 2. Così, tutto sospeso fino al prossimo giudizio di merito. Una vicenda quasi infinita, iniziata quando l’ex comandante della locale capitaneria di porto Pietro Carosia (adesso trasferito ad altra sede) autorizzò l’ingresso al porto isola dei mezzi di Vigilanza Soccorso antincendio. Il comandante ha sempre sostenuto di essersi attenuto a quanto disposto dalla normativa in materia. Un unico servizio per due diverse aziende, quella palermitana e Archimede. Con un carico di lavoro ridotto ai minimi termini, i legali di Archimede iniziarono la battaglia legale, che ha già condotto alla revoca di qualsiasi autorizzazione proprio al gruppo palermitano.
Nonostante lo stop, solo pochi mesi fa è arrivato il via libera anche alle attività di Vigilanza 2. I giudici del Tar di Palermo, accogliendo la sospensiva richiesta dai legali di Archimede, scrivono però di “difetto di istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione n.100/2018 alla controinteressata, avuto riguardo: 1) al parere del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco solo su una parte del personale poi elencato nell’istanza di autorizzazione, organico pure soggetto al regime autorizzativo ai sensi dell’art. 20, co.2, della l. n. 850/1973 e dell’art.2 dell’ordinanza n.8/1985 dell’Ufficio Circondariale marittimo di Gela; 2) alla mancata previa valutazione della consistenza organica e della capacità tecnica della ditta”. Insomma, una serie di parametri che non sarebbero stati approfonditi. Ma c’è di più, perché in base all’ordinanza del Tar emerge la “mancata definizione del procedimento di annullamento in autotutela dell’iscrizione della ditta Vigilanza Servizio Antincendio nel registro ex art. 68 cod. nav.”. Adesso, tutto sospeso anche per Vigilanza 2.